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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini della corresponsione del trattamento di missione il
personale del comparto scuola puo' optare tra la disciplina prevista
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395, e quella vigente antecedentemente alla data di entrata
in vigore del predetto decreto.
2. Il disposto di cui al comma 1 si applica sino alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
recettivo dell'accordo intercompartimentale di cui all'articolo 12
della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93,
relativo al triennio 1991-1993.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 395/1988 (Norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro
sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al
triennio 1988-90) e' il seguente:
"Art. 5 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal
1 gennaio 1989, per incarichi di missione di durata
superiore a dodici ore al personale compete il rimborso
della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta
fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria
consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di
lire trentamila per il primo pasto e di complessive
sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non
inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un
importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle
indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni
caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure,
orarie o giornaliere, intere.
3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore,
l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo
misure e modalita' in atto previste o che saranno definite
nei singoli accordi di comparto.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima
localita' di durata non inferiore a trenta giorni e'
consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in
residenza turistico-alberghiera, di categoria
corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche'
risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo
medio della categoria consentita nella medesima localita'.
5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono
rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1990, in
relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in
base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.
6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in
missione al seguito e per collaborare con dipendenti di
qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione
ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato,
con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle
agevolazioni previste per il dipendente in missione di
grado piu' elevato.
7. Per prestazioni rese da particolari categorie di
dipendenti in particolarissime situazioni operative di
lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste,
fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2,
condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di
missione.
8. Al personale inviato in missione fuori sede le
amministrazioni devono anticipare, a richiesta
dell'interessato, una somma pari al settantacinque per
cento del trattamento complessivo spettante per la
missione.
9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il
presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli
enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di
applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93".
- La disciplina antecedente a quella prevista dal D.P.R.
n. 395/1988 e' contenuta nel D.P.R. 16 gennaio 1978, n.
513, concernente "Trattamento di missione e di
trasferimento dei dipendenti civili dello Stato". Si
riporta il testo del predetto provvedimento, nella parte
relativa alla disciplina del trattamento di missione:
"Art. 1. - A decorrere dal 1 dicembre 1977 le misure
dell'indennita' di trasferta dovute al personale civile
dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori
della ordinaria sede di servizio in localita' distanti
almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:
1) personale rivestente le qualifiche indicate ai punti
3), 4) e 5) della tabella A, 1) e 2) della tabella B e 1)
della tabella C allegate alla legge 18 dicembre 1973, n.
836, nonche' personale direttivo e personale di concetto
con almeno sei anni di anzianita' delle ex imposte di
consumo: L. 19.100;
2) rimanenti categorie di personale civile: L. 14.000.
Per sede di servizio si intende il centro abitato o la
localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto
presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello
dell'entrata in vigore del presente decreto le misure
dell'indennita' di trasferta possono essere rideterminate
annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, in
relazione agli indici rilevati per la maggiorazione
dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1
e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L'eventuale aumento non potra' comunque eccedere il
limite del 12% delle misure in atto nell'anno precedente.
Su detti adeguamenti va operato l'arrotondamento per
eccesso a 100 lire.
Il limite minimo di durata della missione perche' sorga
diritto alla indennita' di trasferta, stabilito al punto a)
del terzo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973,
n. 836, e' ridotto a quattro ore.
Nulla e' dovuto per gli incarichi di missione svolti in
localita' distanti meno di 10 chilometri dalla sede
ordinaria di servizio.
L'indennita' di trasferta, in caso di missioni
continuative in una medesima localita', non e' soggetta a
riduzioni percentuali in conseguenza della durata e cessa
dopo duecentoquaranta giorni.
Non si applicano le riduzioni percentuali di cui
all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1973, n. 836,
relative alla popolazione dei comuni.
Art. 2. - Al dipendente inviato in missione e' data
facolta' di chiedere, dietro presentazione di regolare
fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1a
categoria per il personale indicato al punto 3) della
tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e
di 2a categoria per il rimanente personale. In tali casi le
misure dell'indennita' di trasferta sono ridotte di un
terzo.
Art. 3. - Il dipendente inviato in missione anche per
incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in
sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita
alle possibilita' pratiche del rientro, lo consenta e la
localita' della missione non disti dalla sede di servizio
piu' di novanta minuti di viaggio con il mezzo piu' veloce,
desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.
Art. 4. - Al personale indicato al punto 3) della
tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, in
aggiunta al rimborso della spesa di viaggio effettivamente
sostenuta, a tariffa d'uso, e' consentito altresi' il
rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un
posto letto in carrozza con letti.
Al personale delle qualifiche inferiori e' consentito il
rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una
cuccetta di 1a classe.
Art. 5. - La misura dell'indennita' chilometrica di cui
al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973,
n. 836, e' ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di
benzina super vigente nel tempo.
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per
eccesso a lira intera.
Al dipendente e' rimborsata inoltre l'eventuale spesa
sostenuta per pedaggio autostradale.
L'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di
percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di
linea a quella per i percorsi effettuati a piedi in zone
prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma,
e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836,
sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a
chilometro.
L'indennita' prevista dall'art. 19, comma quarto, della
stessa legge e' elevata a L. 150 a chilometro.
Le indennita' di cui al quarto e quinto comma del
presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi
del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento apportato
all'indennita' di trasferta.
Articoli 6, 7 e 8 (Omissis).
Art. 9. - Le misure di cui all'art. 1 del presente
decreto non si applicano nei casi in cui, in base a norme
di legge, e' consentita la corresponsione del trattamento
di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di
durata di cui al sesto e settimo comma dello stesso
articolo".
- L'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego n.
93/1983 prevede la disciplina, mediante accordo unico per
tutti i comparti del pubblico impiego, di determinate
materie, tra le quali, per l'appunto, il trattamento di
missione.