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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 e' autorizzata, a partire
dal 1990, la spesa annua di lire 86 miliardi.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti per
l'impiantistica sportiva dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c),
del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato
dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, la Cassa depositi e
prestiti e' autorizzata a concedere nell'anno 1989 ai comuni e loro
consorzi, alle comunita' montane e alle province, ulteriori mutui
ventennali nel limite massimo di lire 910 miliardi, di cui 90
miliardi alle province, 810 miliardi ai comuni e 10 miliardi alle
comunita' montane.
3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 e' assistito dalla
contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua
posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla
legislazione vigente al momento della emanazione del decreto di
approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi.
4. Per la programmazione degli interventi restano salve le
procedure previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge 3
gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio
1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo
1988, n. 92. I relativi programmi predisposti dal Ministero del
turismo e dello spettacolo e dalle regioni per la parte di competenza
sono inviati, anche disgiuntamente, al CIPE secondo le disposizioni
contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere b), cosi' come
modificata dall'art. 1 del decreto-legge n. 22/1988,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92/1988, e
c), del decreto-legge n. 2/1987, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 65/1987, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il presente decreto definisce soggetti,
procedure e modalita' di finanziamento per la realizzazione
di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica
sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al
riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al
miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e
servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di
impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e
l'acquisizione delle relative aree, destinati:
(Omissis);
b) a soddisfare, con strutture polifunzionali, le
esigenze delle attivita' agonistiche riferite a campionati
delle diverse discipline sportive aventi carattere di
programmaticita' e competitivita' organizzata secondo
criteri di ufficialita';
c) a promuovere l'esercizio dell'attivita' sportiva
mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.
(Omissis)".
- Per il titolo del decreto-legge n. 65/1987 si veda
precedente nota al titolo della legge in rassegna.
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge n. 65/1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/1989
(Disposizioni in materia di finanza pubblica), e' il
seguente:
"Art. 4. - 1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE
determina, per un triennio ed a scalare, entro il 31
dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere
prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi
3 e 7. Per l'anno 1989 il termine e' fissato al 20 marzo.
2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e
prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun
anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite
massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa
stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli
interventi della Direzione generale degli istituti di
previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per
l'anno 1989 il termine e' fissato al 10 marzo.
3. Per l'anno 1989 la Cassa depositi e prestiti, la
Direzione generale degli istituti di previdenza e
l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la
concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in
favore di province, comuni e loro consorzi, nonche' di
comunita' montane, entro il limite complessivo di 9.000
miliardi.
4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla
normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a
tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere
dall'anno 1989 e' attribuito un concorso statale a valere
sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno, nella
misura e con le modalita' stabilite dall'articolo 21 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono
integrati delle disponibilita' rivenienti dall'applicazione
dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 359, convertito, con mdificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 440. Il concorso statale e' determinato
calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a
ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli
investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e
successivi, una rata di ammortamento costante annua
posticipata con interesse del 5,6 o 7 per cento, in
relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di
priorita' stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le
modalita' di applicazione sono fissate con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro,
sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci
giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.
5. Resta salva la possibilita' per le province, comuni e
comunita' montane di utilizzare, nell'anno successivo, le
quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non
utilizzate nell'anno di assegnazione.
6. e 7. (Soppressi dalla legge di conversione).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai
mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del
bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia
scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza,
e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle
autorizzazioni di spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le
medesime disposizioni non si applicano, altresi', ai mutui
le cui rate di ammortamento siano poste a carico del
bilancio dello Stato.
9. I consigli dei comuni, delle province, loro consorzi
e delle comunita' montane, che hanno deliberato
l'assunzione di mutui, prima di approvare il progetto od il
piano esecutivo dell'investimento devono, con apposito
atto, approvare il piano finanziario con il quale
dimostrare l'effettiva possibilita' di pagamento sia delle
rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di
gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento,
indicando le effettive risorse con le quali verra' fatto
fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il
suddetto piano costituisce presupposto necessario di
legittimita' delle deliberazioni di approvazione
dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti
piani finanziari sono integrati nella relazione
previsionale e programmatica e costituiscono allegato
obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio
successivo all'attivazione dell'investimento. A decorrere
dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da
parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunita'
montane e' subordinata all'avvenuta deliberazione del
bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative
previsioni.
10. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione
di mutui da parte delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, di cui agli articoli 1, quarto comma,
del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8,
comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 440, e' determinato con riferimento al conto consuntivo
del penultimo anno precedente quello in cui viene
deliberata l'assunzione dei mutui.
11. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro
consorzi e le comunita' montane non possono stipulare
contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti se non dopo che la stessa abbia
manifestato la propria indisponibilita' alla concessione
del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la
propria indisponibilita' entro quarantacinque giorni dalla
data di ricezione della richiesta. La mancata risposta,
trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di
indisponibilita'.
12. (Soppresso dalla legge di conversione).
12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo
Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla
realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse
pubblico, il cui onere e' in tutto o in parte a carico
dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei
minimi di tariffa non puo' superare il 20 per cento".