Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le trattenute dello 0,20 per cento e dello 0,10 per cento che
gli istituti di credito agrario sono tenuti ad effettuare una volta
tanto, ai sensi dell'articolo 36, nono comma, lettera a), della legge
2 giugno 1961, n. 454, e ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, sull'importo originario dei
finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della
loro intera erogazione, sono elevate allo 0,25 per cento su tutte le
operazioni di credito agrario di esercizio, di soccorso e di
miglioramento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui' trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 36 della legge n. 454/1961 (Piano
quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura), cosi' come
modificato dall'art. 2 della presente legge, e' il
seguente:
"Art. 36 (Fondo interbancario di garanzia). - Tra gli
istituti esercenti il credito agrario di miglioramento e'
istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la
copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai
termini delle disposizioni in materia di credito agrario,
di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di
proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal
concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazioni
dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle
regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
e di piccole aziende, singoli od associati e loro
cooperative.
La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino
all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli
istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo
l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui
beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due
rate semestrali consecutive.
In dipendenza dell'indicata garanzia gli istituti, in
deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i
mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore
cauzionale dei fondi e degli impianti.
Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalita'
giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un
comitato composto di sette membri, di cui uno in
rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito
agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli
istituti e sezioni speciali di credito agrario e due in
rappresentanza degli altri istituti operanti nel settore ed
aventi circoscrizione nazionale o regionale.
Il comitato e il collegio sindacale - composto di tre
membri in rappresentanza, rispettivamente, delle
amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso
decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
comitato.
Spetta al comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo
interbancario di garanzia";
b) ai criteri e alle specifiche modalita' che dovranno
presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno
inoltrate al "Fondo" degli istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione
e funzionamento del "Fondo".
Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del Ministero
del tesoro.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono
approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste.
Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di
garanzia" sono costituite:
a) dalle somme che gli istituti dovranno versare entro
il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962,
a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli
istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto,
all'atto della prima somministrazione, sull'importo
originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al
primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti
nel settore del credito agrario di esercizio e di
miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire
dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, in relazione al complessivo importo delle
operazioni effettuate in ciascun esercizio;
c) delle somme introitate dalla Cassa per la
formazione della piccola proprieta' contadina in
applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del
comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi che
andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore
della presente legge, sulle somme giacenti sul conto
corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n.
949, capo III aliquota elevabile sino al 60 per cento con
decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme
affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al
"Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia di cui alla presente disposizione esplica
efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie del "Fondo".
Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia" le
obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della
piccola proprieta' contadina in applicazione degli articoli
4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati
con l'entrata in vigore della presente legge.
Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con altri
analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle
regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione della
Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina
di cui all'art. 7 della legge 1 febbraio 1956, n. 53.
Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i
contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
il funzionamento del "Fondo interbancario di garanzia", i
versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono
esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere
tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte
dirette e dell'imposta generale sull'entrata".
- Il terzo comma dell'art. 8 della legge n. 590/1981
(Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale)
prevede che: "La trattenuta dello 0,20 per cento che gli
istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta
tanto, a termini della lettera a), nono comma, del citato
art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo
originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima
somministrazione o della loro intera erogazione, viene
ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di
conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti
concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi
calamitosi".