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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al ruolo del personale ausiliario di addetto al servizio
automezzi dell'Amministrazione giudiziaria si accede, in relazione
alle particolari esigenze del servizio, in deroga alle disposizioni
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' a quelle concernenti
l'assunzione obbligatoria degli appartenenti alle categorie di cui
agli articoli da 2 a 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante
concorso per esame.
2. L'esame consiste in una prova pratica di idoneita', integrata da
una prova psicotecnica, secondo le modalita' che saranno stabilite
con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
3. Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che, alla data del
relativo bando, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, e
successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sono in possesso della patente di guida di
categoria "D".
Note all'art. 1:
- La legge n. 56/1987 reca "Norme sull'organizzazione
del mercato del lavoro".
- La legge n. 482/1968 contiene la "Disciplina generale
delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private". Le categorie dei
soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria,
elencate negli articoli da 2 a 7 della suddetta legge, sono
nell'ordine:
invalidi di guerra e invalidi civili di guerra;
invalidi per servizio; invalidi del lavoro; invalidi
civili; privi della vista; sordomuti.
- Il testo vigente dell'art. 2 testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come
modificato dall'articolo unico della legge 29 ottobre 1984,
n. 732, e da ultimo dall'art. 1 della legge 27 gennaio
1989, n. 25 (che entrera' in vigore il 15 febbraio 1989),
e' il seguente:
"Art. 2 (Requisiti generali). - Possono accedere agli
impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i
seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana;
2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai
40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali
leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non
puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i
quarantacinque anni di eta';
3) (abrogato)
4) idoneita' fisica all'impiego.
L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso.
Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti
delle singole amministrazioni possono prescrivere anche
altri requisiti.
Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e'
stabilito dagli articoli seguenti.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione.
Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano
diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per
la presentazione della domanda di ammissione".