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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' prorogato al 30 settembre 1989 il termine previsto
dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
1981, n. 145, gia' prorogato al 31 dicembre 1988 dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, limitatamente al
servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente
trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta
data del 30 settembre 1989.
2. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11
novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche sono
utilizzati dall'INAIL per la realizzazione di immobili socialmente
utili nella stessa regione.
3. Il termine gia' previsto al comma 14-quinquies dell'articolo 6
del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e prorogato al 31
dicembre 1988 dal comma 48 dell'articolo 17 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.
4. Il termine del 31 marzo 1986 di cui al comma 1 dell'articolo 12
della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e' prorogato al 31 dicembre
1986, limitatamente al personale assunto a titolo precario dal comune
di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e
giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982 di cui al
comma 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 145/1981 reca norme sull'ordinamento
dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale. L'art. 37 e' cosi' formulato:
"Art. 37 (Trasferimento servizi e funzioni). - I servizi
e le funzioni, di cui agli articoli 3 e 4, attualmente
espletati dagli organi centrali e periferici del Ministero
della difesa, dal Commissariato per l'assistenza al volo
civile e dalla Direzione generale dell'aviazione civile,
sono trasferiti con decorrenza dalla data di entrata in
vigore dello statuto, all'Azienda autonoma di assistenza al
volo per il traffico aereo generale.
La gestione dei servizi e delle funzioni di cui al
precedente comma sono assunte, da parte dell'Azienda,
progressivamente per aeroporto o centro regionale di
controllo o singolo impianto e struttura e dovra' essere
completata entro e non oltre due anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sulla base di una
programmazione concordata tra gli enti interessati, al fine
di evitare soluzioni di continuita' nei servizi di
assistenza al volo.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino a quella dell'assunzione della gestione dei servizi ai
sensi del precedente comma, la gestione degli stessi,
nonche' la efficacia degli apparati e degli impianti
rimarra' di responsabilita' dell'ente che attualmente la
detiene".
- La legge n. 828/1982 reca ulteriori provvedimenti per
il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo
delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal
terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione
Marche. L'art. 20 e' cosi' formulato:
"Art. 20. - Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10
per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare
agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 5-
bis, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982,
n. 94, e' utilizzata di intesa con la regione
Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche a favore dei
comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976, 1979.
Ferme restando le destinazioni stabilite dall'art. 5-
bis, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo
1982, n. 94, la parte della quota di cui al precedente
comma destinabile ad usi non abitativi dovra' essere
utilizzata per la realizzazione di strutture a finalita'
sociali e di interesse pubblico.
Nella ipotesi di costruzione di immobili per
l'esecuzione dei lavori l'INAIL e' autorizzato in deroga
all'art. 53 e ai limiti stabiliti dall'art. 68 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a
ricorrere al sistema dell'economia con la forma del cottimo
fiduciario di cui all'art. 69, lettera b), del citato
decreto n. 696 del 1979".
- Il D.L. n. 8/1987 reca misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni
interessati dal dissesto del territorio e nelle zone
colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987,
nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita'. Il
comma 14-quinquies dell'art. 6 cosi' recita:
"14-quinquies. Per gli interventi previsti dall'art. 64
della legge 14 maggio 1981, n. 219, dall'art. 15, primo
comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982,
n. 187, e dall'art. 20, primo comma, della legge 11
novembre 1982, n. 828, e dall'art. 3, comma 3-bis, del
decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, l'INAIL
e' autorizzato, in deroga all'art. 17 del regolamento
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1979, n. 696, ad utilizzare entro il 31 dicembre
1987 i fondi ancora disponibili".
Si riportano di seguito i testi degli articoli di legge
contenuti nel comma 14-quinquies soprariportato, ad
eccezione del primo comma dell'art. 20 della legge n.
828/1982 per il quale si fa rinvio alla precedente nota.
L'art. 64 della legge n. 219/1981 dispone:
"Art. 64 (Utilizzo di fondi disponibili dall'INAIL). -
Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro per il triennio 1981-83 derivanti dagli aumenti
delle riserve tecniche e destinati agli investimenti
immobiliari ai sensi dell'art. 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153 - modificato dall'art. 20 del D.L. 15 dicembre
1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15
febbraio 1980, n. 25 - e dell'art. 2, lettera c), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, sara' utilizzato dal predetto
Istituto, d'intesa con le amministrazioni competenti, per
la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie
di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonche' per
il finanziamento della costruzione da parte di cooperative
economica e popolare da parte di cooperative nei comuni
indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981,
n. 128".
Il primo comma dell'art. 15 del D.L. n. 57/1982.
(Disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del
commissario per le zone terremotate della Campania e della
Basilicata) cosi' dispone: "Per il biennio 1982-83 almeno
il 50 per cento dei fondi di cui all'art.64, legge 14
maggio 1981, n. 219, va destinato alla realizzazione di
strutture sanitarie di base e centri socio-sanitari delle
unita' sanitarie locali che ricomprendano uno o piu' comuni
disastrati o gravemente danneggiati, nel quadro di un
programma di interventi da definirsi di intesa tra la
regione e le unita' sanitarie locali interessate".
Il D.L. n. 114/1985 riguarda provvedimenti per la
popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in
materia di calamita' naturali. Se ne trascrive l'art. 3,
comma 3-bis: "Per l'utilizzazione dei fondi disponibili
dell'INAIL nel triennio 1985-87 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 64 della legge 14 maggio 1981,
n. 219, con le modalita' previste dall'art. 15 del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187".
Si trascrive l'art. 17 del D.P.R. n. 696/1979,
concernente approvazione del nuovo regolamento per la
classificazione delle entrate e delle spese e per
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70:
"Art. 17 (Fasi della spesa ed assunzione di impegni). -
La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della
liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
Le spese sono impegnate dagli organi di amministrazione
secondo le competenze stabilite dalla legge, dal
regolamento esecutivo, dallo statuto, ovvero, in mancanza,
dal consiglio di amministrazione in base ad apposita
deliberazione.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza
dell'esercizio le somme dovute dall'ente a creditori
determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro
titolo valido, nonche' le somme destinate a specifiche
finalita' in base a deliberazioni approvate quando
prescritto dall'amministrazione di vigilanza, sempreche' la
relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine
dell'esercizio.
Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti
consentiti dagli stanziamenti di bilancio.
Fanno eccezione quelli relativi:
1) a spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi
per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni, anche
se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi
assegnati per ogni esercizio;
2) a spese correnti per le quali sia indispensabile,
allo scopo di assicurare la continuita' del servizio,
assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
3) a spese per affitti ed altre continuative e
ricorrenti, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu'
esercizi quando cio' rientri nelle consuetudini o quando
l'ente ne riconosca la necessita' o la convenienza.
Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun
impegno puo' essere assunto a carico del predetto
esercizio. La differenza fra somme stanziate e somme
impegnate costituisce economia di bilancio.
Le spese impegnate e non pagate entro il termine
dell'esercizio costituiscono residui passivi i quali sono
compresi tra le passivita' del conto patrimoniale.
Non e' ammessa l'iscrizione nel conto residui di somme
non impegnate nella competenza". - La legge n. 730/1986
reca disposizioni in materia di calamita' naturali. L'art.
12 cosi' recita:
"Art. 12. - 1. Il personale convenzionato da enti,
amministrazioni e dai commissari straordinari di Governo
con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle
esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del
novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del
7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e
Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio,
del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in
Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area
flegrea nonche' del programma costruttivo di cui al titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in
servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque
prestato servizio per almeno un anno e' immesso a domanda
da prodursi entro sessanta giorni della data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
e previo superamento di un concorso riservato al personale
in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in
ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti
o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio.
Il personale in servizio presso i commissari di cui al
richiamato titolo VIII e' immesso rispettivamente nei ruoli
speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di
Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle
societa' a partecipazione statale convenzionati con il
Ministro per il coordinamento della protezione civile e'
immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni
territorialmente competenti".
- Il testo del comma 14 dell'art. 5 del D.L. n. 8/1987
e' il seguente:
"14. Le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 28
ottobre 1986, n. 730, operano nei confronti del personale
contrattista assunto ai sensi della legge 7 marzo 1981, n.
64, e si applicano altresi' al personale assunto a titolo
precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi
sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento
franoso del 13 dicembre 1982, nonche' al personale precario
assunto entro il 31 dicembre 1986 dai comuni di Zafferana
Etnea, Acireale, Milo, Santa Venerina e Linguaglossa
colpiti dai terremoti del 1984, 1985 e 1986".