Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli
altri Paesi membri della Comunita' europea che risultino in possesso
dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dalle
rispettive disposizioni normative nazionali".
2. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"In relazione ai rappresentanti di cui al secondo comma
dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilita' previste
dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al
Parlamento europeo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 gennaio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 18/1979
(Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento
europeo), cosi' come integrato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 4. - Sono eleggibili alla carica di rappresentante
dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che abbiano
compiuto il 25 anno di eta' entro il giorno fissato per le
elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.
Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini
degli altri Paesi membri della Comunita' europea che
risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al
Parlamento europeo previsti dalle rispettive disposizioni
normative nazionali".
- Il testo vigente dell'art. 6 della medesima legge n.
18/1979, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 6. - La carica di rappresentante dell'Italia al
Parlamento europeo e' incompatibile con quella di:
a) presidente di giunta regionale;
b) assessore regionale.
Quando si verifichi una delle incompatibilita' di cui al
comma precedente, il rappresentante risultato eletto deve
dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta
giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.
Qualora il rappresentante non vi provveda, l'ufficio
elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce
con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione,
segue immediatamente l'ultimo eletto.
Il rappresentante dichiarato decaduto ai sensi del
precedente comma puo' proporre ricorso contro la decisione
dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di
appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di
decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della
decisione.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di
cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.
In relazione ai rappresentanti di cui al secondo comma
dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilita'
previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali
per l'elezione al Parlamento europeo".