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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita'
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignita' umana e i diritti di
liberta' e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la
piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
societa';
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima
autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata
alla vita della collettivita', nonche' la realizzazione dei diritti
civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonche' la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.