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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I rimorchi agricoli di massa a pieno carico superiore a 1.500
chilogrammi sprovvisti di omologazione, ma conformi ai requisiti di
idoneita' alla circolazione stradale ai sensi delle disposizioni
vigenti e acquistati entro la data di entrata in vigore del decreto
del Ministro dei trasporti 4 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 137 del 20 maggio 1983, e successive modificazioni e
integrazioni, sono sottoposti a sanatoria mediante ammissione a
visita e prova da parte degli uffici della motorizzazione civile
competenti per territorio.
2. Per ottenere l'ammissione a visita e prova di cui al comma 1, i
possessori dei rimorchi di cui al medesimo comma devono presentare
una domanda cui deve essere allegata o una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' indicante le caratteristiche tecniche,
costruttive e di idoneita' alla circolazione stradale dei rimorchi o
la dichiarazione rilasciata all'atto della vendita da parte della
ditta costruttrice indicante le medesime caratteristiche.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all'art. 1:
- Il D.M. 4 maggio 1983 reca: "Norme e procedure di
omologazione ai fini del rilascio del documento per la
circolazione su strade e aree pubbliche delle macchine
agricole".