Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale
nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione
anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel
territorio comunale.
2. L'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di
nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo
esatto dove tale albero e' stato piantato.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per
l'attuazione della norma di cui al comma 2.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.