Legge Ordinaria n. 114 del 31/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1992, n. 40
Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  autorizzata la partecipazione dell'Italia alla Global Envi-
ronment Facility,  istituita  nell'ambito  della  Banca  Mondiale,  e
costituita  da  un  Ozone Trust Fund (OTF) e da un Global Environment
Trust Fund (GET).
  2. Il contributo all'Ozone Trust Fund (OTF) e' stabilito in dollari
USA 7.620.945, da erogare in tre rate  uguali  di  dollari  2.540.315
ciascuna negli anni 1991, 1992, 1993.
  3.  Il  contributo  al  Global  Environment  Trust  Fund  (GET)  e'
stabilito per il primo anno, 1991, in lire 35 miliardi mentre  per  i
due  anni  successivi, 1992 e 1993, esso sara' determinato sulla base
delle effettive necessita' e richieste da parte della Banca Mondiale,
nella sua qualita' di amministratore del GET,  e  comunque  contenuto
nel limite massimo di lire 35 miliardi per ciascun anno.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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