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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 413 del codice di procedura civile, dopo il terzo
comma e' inserito il seguente:
"Competente per territorio per le controversie previste dal numero
3) dell'articolo 409 e' il giudice nella cui circoscrizione si trova
il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del
titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto
numero 3) dell'articolo 409".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 409 del codice di procedura
civile si veda in nota all'art. 1.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 413 del codice di
procedura civile, come modificato dal presente articolo:
"Art. 413 (Giudice competente). - Le controversie
previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza
del pretore in funzione di giudice del lavoro.
Competente per territorio e' il giudice nella cui
circoscrizione e' sorto il rapporto ovvero si trova
l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al
momento della fine del rapporto.
Competente per territorio per le controversie previste
dal n. 3) dell'art. 409 e' il giudice nella cui
circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del
rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri
rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3)
dell'art. 409.
Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei
commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18.
Sono nulle le clausole derogative della competenza per
territorio".
- Si riproduce altresi' il testo dell'art. 409 del
medesimo codice di procedura civile:
"Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). - Si
osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non
inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti
agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in
una prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita'
economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano
devoluti dalla legge ad altro giudice".