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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Pensione di vecchiaia).
1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n.
576, gia' sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n.
175, e' sostituito dal seguente:
"La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano
compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni
di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che
l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma
dell'articolo 21. La pensione e' pari, per ogni anno di effettiva
iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu'
elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti
dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla
maturazione del diritto a pensione".
2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n.
576, e' sostituito dal seguente:
"La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il
contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare
anteriore a quello di decorrenza della pensione".
3. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n.
576, e' abrogato.
4. Al quinto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n.
576, le percentuali indicate, rispettivamente, nell'alinea e nelle
lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "1,75", "1,50",
"1,30" e "1,15".
5. Il penultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980,
n. 576, e' sostituito dal seguente:
"Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati
o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza
dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione
e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla
maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese
successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche
per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al
compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.
I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di
maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui
al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi
professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle con-
siderate per il calcolo della pensione, con applicazione delle
disposizioni di cui al secondo comma".
6. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n.
576, e' sostituito dal seguente:
"Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la
percentuale di cui al primo comma del presente articolo puo' essere
aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino
al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate
le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo".
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 576/1980 (Riforma del
sistema previdenziale forense), cosi' come modificato dagli
articoli 1 e 2 della legge n. 175/1983, e come
ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 2 (Pensioni di vecchiaia). - La pensione di vecchiaia
e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno
sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di
effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre
che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al
primo comma dell'art. 21. La pensione e' pari, per ogni
anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per
cento della media dei piu' elevati dieci redditi
professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle
dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori
alla maturazione del diritto a pensione.
Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo
la parte di reddito professionale soggetta al contributo di
cui all'art. 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali
dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma
dell'art. 15 della presente legge.
La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto
volte il contributo minimo soggettivo a carico
dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di
decorrenza della pensione.
Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la
percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma e'
cosi' ridotta:
a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire
20 milioni a lire 30 milioni;
b) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire
30 milioni a lire 35 milioni;
c) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire
35 milioni a lire 40 milioni.
Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto
agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una
pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i
commi precedenti.
Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data
di entrata in vigore della presente legge, se piu'
favorevoli al pensionato.
Colore che, dopo la maturazione del diritto alla pensione
di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o
degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un
supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni
successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un
ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla
maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese
successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi
motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione
sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla
maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono
calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione
del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al
primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi
professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a
quelle considerate per il calcolo della pensione, con
applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma.
Alle scadenze indicate dall'art. 13, primo comma, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su
proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma
del presente articolo puo' essere aumentata, ove le
condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per
cento. In tal caso devono essere proporzionalmente
aumentate le percentuali di cui al quarto comma del
presente articolo".