Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive delle Comunita' Europee comprese nell'elenco di cui
all'allegato A alla presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai
Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di
concerto con i Ministri degli affari esteri di grazia e giustizia e
del tesoro, qualora non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente
legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti
competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza di detto parere.
Avvertenza:
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 5 marzo
1992 si procedera' alla ripubblicazione del testo della
presente legge corredato delle relative note, au sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.