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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
1. Coloro che intendono procedere alla vendita o alla offerta in
sottoscrizione di valori mobiliari (quali azioni, obbbligazioni
convertibili o altri titoli o diritti) che comunque consentono di
acquisire diritti di voto, di seguito denominati "titoli", mediante
offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni,
devono osservare le norme contenute nel presente Capo.
2. Costituiscono offerte al pubblico tutte quelle aventi per oggetto
titoli gia' emessi (offerta pubblica di vendita) ovvero di nuova
emissione (offerta pubblica di sottoscrizione), anche in funzione
della quotazione di borsa. Non costituiscono offerte pubbliche di
sottoscrizione quelle effettuate ai sensi dell'articolo 2441, settimo
comma, del codice civile.