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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art.1.
Ambito soggettivo d'applicazione
1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti
degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni
altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti
professionalmenteattivita' di prestito e finanziamento o, in ogni
caso, una o piu' delle attivita' indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11
e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE
del 15 dicembre 1989.