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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla nona
ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per la
sviluppo (International Development Association - IDA), della quale
l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che
ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
2. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di lire
1.100.362.000.000, da versare in tre rate annuali, a partire dal
1991, di cui la prima rata pari a lire 366.788.000.000 e le altre due
pari a lire 366.787.000.000 ciascuna.
3. La quota del 16,67 per cento di ogni rata, pari a lire
61.143.000.000, verra' erogata in contanti, mentre la restante parte,
pari a lire 305.645.000.000 per la prima rata e a lire
305.644.000.000 per ognuna delle altre due rate, verra' pagata
mediante promissory notes.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale
restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 1478/1962 reca: "Approvazione ed
esecuzione dello statuto dell'Associazione internazionale
per lo sviluppo (International Development Association -
I.D.A.)".