Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Fauna selvatica)
1. La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e'
tutelata nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale.
2. L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito purche' non
contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non
arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme rela-
tive alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna
selvatica in conformita' alla presente legge, alle convenzioni
internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze
esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province
attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979,
85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della
Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la
conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed
attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale
costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18
ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e
della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con
legge 5 agosto 1981, n. 503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate
direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire
lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto
nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di
protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme
alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse
limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla
creazione di biotopi. Tali attivita' concernono particolarmente e
prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata
direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive
85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle
province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con
controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e il Ministro dell'ambiente.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente
una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro
effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il
Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni
e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-
venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per
la fauna selvatica, lo stato di conformita' della presente legge e
delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati
dalle istituzioni delle Comunita' europee volti alla conservazione
della fauna selvatica.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubbicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di leggi alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge
n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il
seguente:
"1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di
interesse provinciale che riguardino vaste zone
intercomunali o l'intero territorio provinciale nei
seguenti settori:
a)-e) (omissis);
f) caccia e pesca nelle acque interne".
- La legge n. 812/1978 reca: "Adesione alla convenzione
internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a
Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione".
- La legge n. 503/1981 reca: "Ratifica ed esecuzione
della convenzione relativa alla conservazione della vita
selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati,
adottata a Berna il 19 settembre 1979".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 86/1989 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari) e' il seguente:
"Art. 2 (Legge comunitaria): - 1. Entro il 31 gennaio di
ogni anno il Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, sulla base degli atti emanati dalle
istituzioni delle Comunita' europee, verifica, con la
collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato
di conformita' dell'ordinamento interno all'ordinamento
comunitario e sottopone al Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e gli altri
Ministri interessati, un disegno di leggi recante:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee"
(legge comunitaria per l'anno in riferimento).
2. Il disegno di legge e' presentato alle Camere entro il
1 marzo successivo.
3. Nella relazione introduttiva del disegno di legge si
da' conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte
di giustizia delle Comunita' europee per quanto riguarda le
sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico-
istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle rela-
tive alle eventuali inadempienze e violazioni degli
obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana.
4. All'art. 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni,
riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di
conformita' o meno delle norme vigenti nell'ordinamento
interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva
comunitaria".