Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti
legislativi per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici
principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni e per l'omogeneizzazione dello stato
giuridico del rispettivo personale, con l'osservanza dei seguenti
criteri direttivi:
a) sara' istituita un'unica direzione centrale del personale;
b) saranno previsti organi collegiali di durata quadriennale in
sede centrale e provinciale con competenze, nella materia del
personale, che non siano di pertinenza del consiglio di
amministrazione. La composizione degli organi di cui trattasi deve
essere stabilita in modo che l'Amministrazione e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale siano
rappresentate in misura paritaria, attribuendo la presidenza ad un
magistrato ordinario o amministrativo. I rappresentanti del personale
sono eletti a scrutinio diretto e segreto, secondo le norme che
regolano l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al
consiglio di amministrazione;
c) il presidente dell'istituenda commissione centrale del
personale fara' parte del consiglio di amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni, in sostituzione del presidente della
preesistente commissione centrale degli uffici locali; la durata in
carica del consiglio di amministrazione e' fissata in un quadriennio;
d) le materie di competenza degli istituendi organi collegiali
devono essere stabilite con riferimento al nuovo ordinamento del
personale tenendo conto della disciplina vigente e della necessita'
di una ripartizione dei compiti piu' organica, razionale ed idonea a
garantire agli organi decidenti l'indispensabile apporto
dell'attivita' consultiva;
e) il personale degli uffici principali e degli uffici locali deve
confluire in ruoli unici, nel rispetto delle qualifiche professionali
rivestite e delle anzianita' acquisite, con possibilita' di alternare
unita' dei ruoli uffici principali con unita' dei ruoli uffici
locali, nei casi di coesistenza, nei due ruoli, di gruppi di
dipendenti con la medesima anzianita';
f) gli uffici e gli impianti dell'esercizio, indipendentemente dal
precedente ordinamento, devono essere denominati "uffici postali" e
classificati in uffici di minore, media e rilevante entita', in base
alla loro importanza da valutarsi, con periodicita' quinquennale, con
i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di
amministrazione;
g) con le stesse modalita' di cui alla lettera f) devono essere
stabiliti i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto
riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di
quartieri e di zone di portalettere, di recapiti e di posti di
fattorino e di procacciato;
h) l'istituzione, la riunione, la modificazione e la soppressione
degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera f)
devono essere disposte con ordinanza del direttore compartimentale,
sentito il comitato tecnico-amministrativo, nel rispetto dei limiti
degli stanziamenti risultanti dal riparto dei fondi e previa
autorizzazione del direttore centrale del personale, per la parte
concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale;
i) l'organico del personale di ruolo per ciascuna categoria e
qualifica e l'assegno numerico degli uffici amministrativi e degli
uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera f) devono
essere determinati armonizzando le disposizioni recate dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle
agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento
economico del relativo personale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive
modifiche e integrazioni, dall'articolo 5 della legge 9 febbraio
1979, n. 49, e dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101;
l) si provvede alla raccolta delle disposizioni in vigore
concernenti l'assunzione in impiego ed il trattamento normativo ed
economico del personale degli attuali due ruoli, apportando alle
stesse, ove necessario, le modificazioni ed integrazioni occorrenti
per il loro coordinamento, anche ai fini di una migliore
accessibilita' e comprensibilita' delle norme medesime. In tale
contesto si devono:
1) omogeneizzare i trattamenti economici differenziati, secondo i
princi'pi indicati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;
2) prevedere le opportune norme di salvaguardia a favore dei
sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;
3) dettare le norme di raccordo tra il nuovo ordinamento e le
speciali disposizioni vigenti per il personale in servizio presso gli
uffici della provincia di Bolzano.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Gli articoli 16, 17 (come modificato dall'art. 10
della legge 9 gennaio 1973, n. 3), 20, 21, 23 e 24 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici
locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato
giuridico ed il trattamento economico del relativo
personale, approvato con D.P.R. n. 1417/1967, sono cosi'
formulati:
"Art. 16. - Con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il
tesoro, sentita la commissione centrale per gli uffici
locali, sono fissati i criteri di massima per determinare
gli assegni delle unita' necessarie a ciascun ufficio lo-
cale".
"Art. 17. - Per il normale espletamento dei servizi
l'amministrazione determina per ciascun ufficio l'assegno
quantitativo del personale in rapporto alle esigenze, a
carattere permanente, dei vari servizi, ivi compresi quelli
delle eventuali agenzie aggregate.
Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici,
l'amministrazione determina la scorta per la sostituzione
degli operatori assenti per congedo, malattia od altre
cause.
Per la sostituzione del personale di cui alla tabella
XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito,
ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli
effetti postali e ai servizi di ricevitoria, assente per
congedo, malattia od altre cause, nonche' per la copertura
dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o
sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle
armi dell'agente, la scorta e' determinata per provincia in
relazione alle unita' in assegno nella provincia stessa.
Ai fini dell'applicazione delle unita' di scorta di cui
al comma precedente, sono istituite con provvedimento del
direttore provinciale, nell'ambito di ciascuna provincia,
circoscrizioni territoriali con uno o piu' uffici locali ed
agenzie nei quali esistano complessivamente almeno cinque
posti di portalettere ed assimilati. Con il medesimo
provvedimento sono indicati gli uffici centro scorta di
ciascuna circoscrizione.
Le unita' di scorta agenti assegnate alla provincia sono
applicate presso gli uffici centro scorta di cui al comma
precedente, con disposizione del direttore provinciale, in
proporzione al numero dei posti di portalettere ed
assimilati della relativa circoscrizione e devono
normalmente provvedere alle esigenze degli uffici compresi
nella circoscrizione stessa, ed, in caso di necessita',
quelle degli uffici di altre circoscrizioni".
"Art. 20. - Negli uffici di gruppo E di limitata
importanza, oltre al dirigente non sono assegnate unita'
della carriera esecutiva, salvo che per comprovate esigenze
di servizio.
Si considera di limitata importanza l'ufficio locale di
gruppo E che, secondo i criteri fissati per la classifica,
non consegua piu' di 1.250 punti.
Ove i criteri relativi alla classifica degli uffici
locali vigenti al 29 marzo 1963, data di pubblicazione
della legge 2 marzo 1963, n. 307, dovessero essere
variati, il punteggio complessivo per stabilire quali siano
gli uffici locali di gruppo E di limitata importanza sara'
fissato dal regolamento di esecuzione".
"Art. 21. - Gli assegni numerici del personale sono
stabiliti per ciascun ufficio locale con provvedimento del
direttore centrale per gli uffici locali.
Con lo stesso provvedimento i detti assegni e la
relativa scorta possono essere variati, ove, per accertate
esigenze di servizio, si ritenga opportuno fissare un
diverso assegno numerico".
"Art. 23. - Negli uffici locali, nei quali i telegrammi
e gli espressi da recapitare raggiungono almeno la media
mensile di ottocento pezzi, l'amministrazione provvede al
recapito a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico per
i singoli uffici locali e' fissato con decreto del Ministro
per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione
centrale per gli uffici locali.
Ogni quinquennio si dovra' accertare la media mensile
dei telegrammi e degli assegni racapitati dai fattorini.
Nei casi in cui la media mensile degli oggetti
recapitati sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto dei
seicento pezzi nell'ultimo esercizio finanziario successivo
al quinquennio, con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, verra' ridotto il numero dei fattorini
in assegno all'ufficio".
"Art. 24. - L'organico del personale di ruolo degli
uffici locali e determinato per ciascuna carriera e
qualifica dal numero dei posti istituiti con le modalita'
stabilite dal presente decreto.
Con decreto ministeriale sara' determinata per ciascuna
carriera la situazione numerica complessiva dei relativi
posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto
delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso".
- Si riporta il testo dei commi dal primo al sesto
dell'art. 5 della legge n. 49/1979 (Disposizioni
concernenti il personale delle aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni):
"Ferme restando le disposizioni relative agli uffici
locali ed agenzie, l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni determina, per ciascuno degli uffici
esecutivi di cui al regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1215,
l'assegno numerico del personale in rapporto alle esigenze,
a carattere permanente, dei vari servizi, nonche' la scorta
per la sostituzione delle unita' assenti per congedo,
malattia ed altre cause.
Gli assegni numerici del personale, di cui al precedente
comma, sono stabiliti per ciascun ufficio esecutivo con
provvedimento del direttore centrale per il personale sulla
base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio
nazionale fissati con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative.
L'organico del personale degli uffici esecutivi per le
tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX e XXI di cui all'art.
115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, e successive modificazioni, puo' essere
variato in relazione al numero dei posti istituiti o
soppressi con le modalita' stabilite nei precedenti commi.
Con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni sara' determinata, per ciascuna delle
tabelle di cui al precedente comma, la situazione numerica
complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di
ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel
corso dell'anno stesso.
L'entita' delle variazioni di organico stabilite dal
decreto di cui al precedente comma, le relative motivazioni
ed i conseguenti oneri di bilancio saranno comunicati
annualmente al Parlamento in sede di presentazione del
bilancio di previsione.
L'adeguamento degli assegni del personale, per effetto
dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti
commi, decorre dal 1 gennaio 1980".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 101/1979 (Nuovo
ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo
trattamento economico) e' il seguente:
"Art. 5 (Ruoli organici dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni). - I ruoli organici del
personale delle diverse categorie professionali
dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle
telecomunicazioni sono cosi' determinati:
a) per il personale dell'esercizio degli uffici locali
e delle agenzie, osservando le disposizioni del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni;
b) per il rimanente personale dell'esercizio, con
modalita' e criteri conformi a quelli indicati nell'art. 5
della legge 9 febbraio 1979, n. 49;
c) per il personale degli uffici, per il personale
della VII categoria, raggruppamento a) e per il personale
dell'VIII categoria, con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro,
sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati
di cui al precedente art. 1 e il consiglio di
amministrazione, nel limite, rispettivamente, del 3%
(uffici), dello 0,75% (VII categoria, raggruppamento a) e
dello 0,50% (VIII categoria) della dotazione complessiva
del personale dell'esercizio".
- La legge n. 93/1983 e' la legge-quadro sul pubblico
impiego.
- La legge n. 3/1973 ha posto la nuova disciplina degli
iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti.