Legge Ordinaria n. 164 del 10/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1992, n. 47
Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga. 
 
la seguente legge: 
 
 
                               Art. 1. 
     (Denominazione di origine e indicazione geografica tipica) 
 
   1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome 
 geografico di una zona viticola  particolarmente  vocata  utilizzato
 per  designare  un  prodotto   di   qualita'   e   rinomato,le   cui
 caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale  ed  ai  fattori
 umani. 
 
   2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome 
 geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto  che  ne
 deriva. 
 
   3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche 
 tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni  previste
 dalla presente legge. 
 
   4. Le "bevande di fantasia a base di vino", le "bevande di 
 fantasia provenienti dall'uva", i succhi non fermentati della  vite,
 i prodotti  vitivinicoli  aromatizzati,  nonche'  i  vini  frizzanti
 gassificati ed i vini spumanti gassificati  non  possono  utilizzare
 denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro
 designazione e presentazione 
 
          Avvertenza:
 
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.10,  comma  3   del   testo   unico   delle
          disposizioni        sulla        promulgazione        delle
          leggi,sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,approvato   con   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 1985,n.1092, al fine  di  facilitare
          la  lettura  delle  disposizioni di legge modificate o alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficienza degli atti legislativi qui trascritti.

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