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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per
trasferimento andati deserti, sono nominati notai i dichiarati idonei
nel concorso per esame indetto con decreto in data 16 febbraio 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 1 marzo 1984, purche'
siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi
per la nomina a notaio.
2. Ai fini della nomina di cui al comma 1, alla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia e' stabilito il termine entro il quale gli interessati
debbono indicare le sedi, comprese tra quelle disponibili in seguito
a concorsi per trasferimento andati deserti, nelle quali
preferirebbero essere destinati. Per la assegnazione delle sedi si
osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del
regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all'art. 1:
- Il testo del quarto comma dell'art. 5 del R.D. n.
1728/1932 (Modificazioni alle disposizioni regolamentari
sul conferimento dei posti di notaio) e' il seguente:
"Trascorso il termine indicato nel comma precedente, il
Ministero provvede alla nomina dei vincitori del concorso
assegnando loro le sedi comprese nell'elenco pubblicato,
tenuto conto delle indicazioni di preferenza da essi fatte,
secondo l'ordine della graduatoria. Qualora manchi
l'indicazione e le sedi prescelte non possano essere
assegnate in base alla posizione di graduatoria o per
ragioni di servizio, il Ministro di grazia e giustizia
provvede di ufficio all'assegnazione della sede".