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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva sono quelle
stabilite dal regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22
settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del
Consiglio del 2 luglio 1987, e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della
Commissione dell'11 luglio 1991.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.