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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione
del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi
previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del
31 ottobre 1992, con l'osservanza dei princi'pi, modalita' e criteri
direttivi contenuti nella legge stessa.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1
del 2 gennaio 1992.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 31.