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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La pubblicita' concernente l'esercizio delle professioni
sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e
regolamentate dalle leggi vigenti e' consentita soltanto mediante
targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita'
professionale, nonche' mediante inserzioni sugli elenchi telefonici.
2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere
solo le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale
recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al
pubblico;
b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di
specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano
indurre in equivoco;
c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
3. L'uso della qualifica di specialista e' consentito soltanto a
coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della
normativa vigente. E' vietato l'uso di titoli, compresi quelli di
specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo
Stato.
4. Il medico non specialista puo' fare menzione della particolare
disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano
la denominazione ufficiale della specialita' e che non inducano in
errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando
abbia svolto attivita' professionale nella disciplina medesima per un
periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso
universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o
istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di
autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. L'attivita' svolta e la sua durata devono
essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile
sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va
depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e
odontoiatri. Tale attestato non puo' costituire titolo alcuno ai fini
concorsuali e di graduatoria.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario
dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria
e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le
altre professioni di cui al comma 1.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 43 della legge n. 833/1978
(Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il
seguente:
"Art. 43 (Autorizzazione e vigilanza su istituzioni
sanitarie). - La legge regionale disciplina
l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie
di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'art.
41, primo comma, che non hanno richiesto di essere
classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
su quelle convenzionate di cui all'art. 26 e sulle aziende
termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali
istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare
livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle
erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unita'
sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e
coordinamento di cui all'art. 5.
Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'art. 41, primo
comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a
carattere privato che abbiano un'ordinamento dei servizi
ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti
direttamente dalle unita' sanitarie locali, possono
ottenere dalla regione su domanda da presentarsi entro i
termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali,
a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche,
siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza
sanitaria, presidi dell'unita' sanitaria locale nel cui
territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale
sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti
istituti, enti ed ospedali con le unita' sanitarie locali
sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere
stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono
prevedere fra l'altro forme e modalita' per assicurare
l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unita'
sanitarie locali.
Sino all'emanazione della legge regionale di cui al
primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53,
primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n.
132, e il decreto del Ministro della sanita' in data 5
agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31
agosto 1977, n. 236, nonche' gli articoli 194, 195, 196,
197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi
sostituiti al Ministero della sanita' la regione e al
medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta
regionale".