Legge Ordinaria n. 175 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 29 febbraio 1992, n. 50
Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  La  pubblicita'  concernente  l'esercizio   delle   professioni
sanitarie  e  delle  professioni  sanitarie  ausiliarie  previste   e
regolamentate dalle leggi vigenti  e'  consentita  soltanto  mediante
targhe  apposte  sull'edificio   in   cui   si   svolge   l'attivita'
professionale, nonche' mediante inserzioni sugli elenchi telefonici. 
  2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma  1  possono  contenere
solo le seguenti indicazioni: 
    a) nome,  cognome,  indirizzo,  numero  telefonico  ed  eventuale
recapito del professionista e orario delle visite o  di  apertura  al
pubblico; 
    b)   titoli   di   studio,   titoli   accademici,    titoli    di
specializzazione e  di  carriera,  senza  abbreviazione  che  possano
indurre in equivoco; 
    c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato. 
  3. L'uso della qualifica di specialista e'  consentito  soltanto  a
coloro che abbiano conseguito il  relativo  diploma  ai  sensi  della
normativa vigente. E' vietato l'uso di  titoli,  compresi  quelli  di
specializzazione conseguiti all'estero,  se  non  riconosciuti  dallo
Stato. 
  4. Il medico non specialista puo' fare menzione  della  particolare
disciplina specialistica che esercita, con espressioni  che  ripetano
la denominazione ufficiale della specialita' e che  non  inducano  in
errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando
abbia svolto attivita' professionale nella disciplina medesima per un
periodo  almeno  pari  alla  durata   legale   del   relativo   corso
universitario  di  specializzazione  presso  strutture  sanitarie   o
istituzioni  private  a  cui  si  applicano  le  norme,  in  tema  di
autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo  43  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833. L'attivita' svolta  e  la  sua  durata  devono
essere comprovate  mediante  attestato  rilasciato  dal  responsabile
sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale  attestato  va
depositata  presso  l'ordine  provinciale  dei   medici-chirurghi   e
odontoiatri. Tale attestato non puo' costituire titolo alcuno ai fini
concorsuali e di graduatoria. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli  di  ricettario
dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria
e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le
altre professioni di cui al comma 1. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
                dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
            lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato 
           il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  43  della  legge  n.   833/1978
          (Istituzione   del  Servizio  sanitario  nazionale)  e'  il
          seguente:
             "Art. 43  (Autorizzazione  e  vigilanza  su  istituzioni
          sanitarie).     -    La    legge    regionale    disciplina
          l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie
          di carattere privato, ivi comprese quelle di  cui  all'art.
          41,   primo  comma,  che  non  hanno  richiesto  di  essere
          classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
          su quelle convenzionate di cui all'art. 26 e sulle  aziende
          termali  e definisce le caratteristiche funzionali cui tali
          istituzioni e aziende devono corrispondere onde  assicurare
          livelli  di  prestazioni  sanitarie  non inferiori a quelle
          erogate dai corrispondenti presidi e servizi  delle  unita'
          sanitarie  locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e
          coordinamento di cui all'art. 5.
             Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'art. 41, primo
          comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi
          della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e  le  istituzioni  a
          carattere  privato  che  abbiano un'ordinamento dei servizi
          ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali  gestiti
          direttamente   dalle   unita'   sanitarie  locali,  possono
          ottenere dalla regione su domanda da  presentarsi  entro  i
          termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali,
          a  seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche,
          siano considerati, ai fini dell'erogazione  dell'assistenza
          sanitaria,  presidi  dell'unita'  sanitaria  locale nel cui
          territorio sono ubicati,  sempre  che  il  piano  regionale
          sanitario  preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti
          istituti, enti ed ospedali con le unita'  sanitarie  locali
          sono regolati da apposite convenzioni.
             Le  convenzioni di cui al comma precedente devono essere
          stipulate  in  conformita'  a  schemi  tipo  approvati  dal
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro della
          sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e  devono
          prevedere  fra  l'altro  forme  e  modalita' per assicurare
          l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unita'
          sanitarie locali.
             Sino all'emanazione della  legge  regionale  di  cui  al
          primo  comma  rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53,
          primo e secondo comma, della legge  12  febbraio  1968,  n.
          132,  e  il  decreto  del  Ministro della sanita' in data 5
          agosto 1977, adottato ai  sensi  del  predetto  art.  51  e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31
          agosto  1977,  n.  236, nonche' gli articoli 194, 195, 196,
          197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie,  approvato
          con  regio  decreto  27  luglio 1934, n. 1265, intendendosi
          sostituiti al Ministero  della  sanita'  la  regione  e  al
          medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta
          regionale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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