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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e,
per le professioni sanitarie, con il Ministro della sanita', su
conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), sentiti
gli ordini professionali interessati, sono dichiarate le equipollenze
fra i diplomi di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e sono integrate
le relative tabelle dell'ordinamento universitario.
2. L'equipollenza e' dichiarata, tenuto conto dei curricula
didattici relativi ai singoli diplomi di laurea, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.
341, e della normativa comunitaria in materia.
3. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle
competenti commissioni parlamentari.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
RUBERTI, Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 341/1990 (Riforma
degli ordinamenti didattici universitari) e' il seguente:
"Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario,
di laurea e di specializzazione). - 1. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
piu' decreti del Presidente della Repubblica, adottati su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli
ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario,
dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le
rispettive tabelle.
2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme
parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati
consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le
rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli
ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) devono rispettare la normativa comunitaria in
materia;
b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni
totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione
innovativa degli insegnamenti secondo criteri di
omogeneita' disciplinare, tenendo conto dei mutamenti
sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;
c) devono determinare le facolta' e la collocazione
dei corsi nelle facolta', secondo criteri di omogeneita'
disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e
duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il
passaggio degli studenti dal precedente al nuovo
ordinamento;
d) devono individuare le aree disciplinari, intese
come insiemi di discipline scientificamente affini
raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-
formativi, da includere necessariamente per curricula
didattici, che devono essere adottati dalle universita', al
fine di consentire la partecipazione agli esami di
abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso
a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;
e) devono precisare le affinita' al fine della
valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di
altro diploma dello stesso o diverso livello;
f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
3. Con la medesima procedura si provvede alle successive
modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi
1 e 2.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del
CUN, i criteri generali per la regolamentazione
dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi
per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 6,
e dell'art. 4, con decreti del Presidente della Repubblica
adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i
Ministri interessati, possono essere individuati i livelli
funzionali del pubblico impiego e le attivita'
professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli
di studio previsti dalla presente legge.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono
dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e
quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
e' prescritto il possesso".