Legge Ordinaria n. 182 del 11/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1992, n. 51
Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e,
per le professioni sanitarie,  con  il  Ministro  della  sanita',  su
conforme  parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), sentiti
gli ordini professionali interessati, sono dichiarate le equipollenze
fra i diplomi di laurea ai fini dell'ammissione agli esami  di  Stato
per  l'abilitazione  all'esercizio delle professioni e sono integrate
le relative tabelle dell'ordinamento universitario.
  2.  L'equipollenza  e'  dichiarata,  tenuto  conto  dei   curricula
didattici  relativi  ai singoli diplomi di laurea, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre  1990,  n.
341, e della normativa comunitaria in materia.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere  delle
competenti commissioni parlamentari.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  RUBERTI,  Ministro dell'universita'
                                  e  della  ricerca   scientifica   e
                                  tecnologica
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura della disposizione di legge alla quale  e'  operato
          il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 9 della legge n. 341/1990  (Riforma
          degli ordinamenti didattici universitari) e' il seguente:
             "Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario,
          di laurea e di specializzazione). - 1. Entro due anni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge, con uno o
          piu' decreti del Presidente della Repubblica,  adottati  su
          proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca
          scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati  gli
          ordinamenti  didattici  dei corsi di diploma universitario,
          dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le
          rispettive tabelle.
             2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su  conforme
          parere  del  CUN,  il  quale  lo  esprime  uditi i comitati
          consultivi di cui all'art.  67 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  11 luglio 1980, n.  382, sentiti, per le
          rispettive materie, i rappresentanti dei  collegi  e  degli
          ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:
               a)  devono  rispettare  la  normativa  comunitaria  in
          materia;
               b) devono realizzare una riduzione delle  duplicazioni
          totali  o  parziali  e la ricomposizione o la riconversione
          innovativa   degli   insegnamenti   secondo   criteri    di
          omogeneita'   disciplinare,  tenendo  conto  dei  mutamenti
          sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;
               c) devono determinare le facolta'  e  la  collocazione
          dei  corsi  nelle  facolta', secondo criteri di omogeneita'
          disciplinare   volti   ad   evitare    sovrapposizioni    e
          duplicazioni  dei  corsi  stessi,  e  dettare  norme per il
          passaggio  degli   studenti   dal   precedente   al   nuovo
          ordinamento;
               d)  devono  individuare  le  aree disciplinari, intese
          come  insiemi   di   discipline   scientificamente   affini
          raggruppate  per  raggiungere definiti obiettivi didattico-
          formativi,  da  includere  necessariamente  per   curricula
          didattici, che devono essere adottati dalle universita', al
          fine   di   consentire  la  partecipazione  agli  esami  di
          abilitazione per l'esercizio delle professioni o  l'accesso
          a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;
               e)   devono  precisare  le  affinita'  al  fine  della
          valutazione delle equipollenze e per  il  conseguimento  di
          altro diploma dello stesso o diverso livello;
               f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
             3. Con la medesima procedura si provvede alle successive
          modifiche  ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi
          1 e 2.
             4.  Il  Ministro  dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del
          CUN,   i   criteri   generali   per   la   regolamentazione
          dell'accesso alle scuole di specializzazione  ed  ai  corsi
          per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.
             5.  Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 6,
          e dell'art. 4, con decreti del Presidente della  Repubblica
          adottati  su proposta del Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con  i
          Ministri  interessati, possono essere individuati i livelli
          funzionali   del   pubblico   impiego   e   le    attivita'
          professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli
          di studio previsti dalla presente legge.
             6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
          su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica, su conforme parere del  CUN,  di
          concerto  con  il  Ministro  per la funzione pubblica, sono
          dichiarate le equipollenze tra  i  diplomi  universitari  e
          quelle   tra   i   diplomi  di  laurea  al  fine  esclusivo
          dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
          qualifiche  funzionali del pubblico impiego per le quali ne
          e' prescritto il possesso".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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