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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La durata della gestione privata dell'aeroporto di Torino-
Caselle, stabilita dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n.
914, e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 ottobre 1965,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 22 ottobre 1965, e
successivamente prorogata per venti anni dalla legge 22 ottobre 1986,
n. 736, e' prorogata per ulteriori venti anni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 914/1965 (Proroga
della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle) e'
il seguente:
"Art. 1. - Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione
civile e' autorizzato a riconoscere, agli effetti del
codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942,
n. 327, e di ogni altra legge in quanto applicabile, per la
durata di anni trenta, la qualifica privata dell'aeroporto
di Torino-Caselle.
Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite
dal comune di Torino sulla parte dell'aeroporto di Torino-
Caselle di pertinenza del demanio statale diverranno di
proprieta' dello Stato.
I Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile, per
la difesa, per le finanze e per il tesoro provvederanno
all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari
per l'esecuzione della presente legge, nonche' alla
disciplina, mediante apposita convenzione di durata
trentennale, dei rapporti tra lo Stato ed il comune di
Torino, al quale, per il perido in cui e' abilitato
all'esercizio dell'aeroporto, competono tutti i diritti
derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di
cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24".
- Il D.M. 1 ottobre 1965 ha riconosciuto la natura
privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.