Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975,
n. 627, e' sostituito dal seguente:
"Al concorso possono essere ammessi:
1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza
che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino
almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non
abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di
merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere
giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;
2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
d) statura non inferiore a metri 1,68;
e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi,
ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della
Guardia di finanza;
f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 627/1975, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nella nota
all'art. 3.