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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'Universita' per stranieri di Perugia, istituita con regio
decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18
marzo 1926, n. 562, e la Scuola di lingua e cultura italiana per
stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359,
che assume la denominazione di "Universita' per stranieri di Siena"
sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 svolgono attivita' di
insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e
alla diffusione della lingua e della cultura italiane.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il R.D.L. n. 1965/1925, reca: "Istituzione
dell'Universita' per stranieri di Perugia".
- La legge n. 359/1976 reca: "Norme per il funzionamento
della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di
Siena".