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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 2 dell'ordinamento della professione di dottore
commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n. 1067, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per
l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di
uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'articolo 31,
hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio
professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto
all'albo.
Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia
revisore dei conti, e' valido anche agli effetti di quanto disposto
dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984. L'esame
di abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista, integrato con le materie di cui all'articolo 6 della
suddetta direttiva, e' sostitutivo di quello previsto dalla direttiva
medesima.
Le modalita' di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai
commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e
giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti".
2. Il decreto di cui al quinto comma dell'articolo 2
dell'ordinamento della professione di dottore commercialista,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1953, n. 1067, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e'
emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 1067/1953
(Ordinamento della professione di dottore commercialista),
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Titolo ed esercizio professionale). - Il titolo
professionale di dottore commercialista spetta a coloro che
abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della
professione.
Il dottore commercialista non puo' esercitare la
professione se non e' iscritto all'albo.
Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per
l'esercizio della professione coloro che, dopo il
conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del
primo comma dell'art. 31, hanno compiuto un periodo di
almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio
di un dottore commercialista iscritto all'albo.
Il tirocinio, se compiuto presso un dottore
commercialista che sia revisore dei conti, e' valido anche
agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE
del Consiglio del 10 aprile 1984. L'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di dottore commercialista,
integrato con le materie di cui all'art. 6 della suddetta
direttiva, e' sostitutivo di quello previsto dalla
direttiva medesima.
Le modalita' di svolgimento del tirocinio professionale
di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal
Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti".
- La direttiva CEE n. 84/253 (Ottava direttiva del
Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'art. 54, paragrafo
3, lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei
documeti contabili) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 126 del 12 maggio
1984.