Legge Ordinaria n. 207 del 17/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1992, n. 54
Modifiche alla disciplina delle azioni delle societa' cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio (banche popolari) e di quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il valore nominale delle azioni delle banche popolari  non  puo'
essere inferiore a lire cinquemila. 
  2. Le banche popolari esistenti devono adeguare il valore  nominale
delle loro azioni a quello stabilito  dal  comma  1  nel  termine  di
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. La partecipazione di ciascun socio non puo' eccedere lo 0,50 per
cento del capitale sociale. In nessun momento il numero dei  soci  di
ciascuna banca popolare puo' essere inferiore a quello determinato in
sede di costituzione per effetto del disposto delll'articolo 1, comma
2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27  giugno
1985, n. 350. 
  4. I soci che alla data di entrata in vigore della  presente  legge
partecipino al capitale sociale in misura compresa tra il  limite  di
cui al comma 3 e il valore nominale di lire quindici milioni  possono
continuare a detenere le relative azioni. 
  5. Fermo restando quanto disposto  dall'articolo  2525  del  codice
civile, il rifiuto del gradimento produce unicamente l'effetto di non
consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto
patrimoniale. 
  6.   Il   consiglio   di   amministrazione,   le    cui    delibere
sull'accoglimento o sul rigetto delle domande di ammissione  a  socio
debbono essere congruamente  motivate  avuto  riguardo  all'interesse
della societa' e allo spirito della forma cooperativa,  e'  tenuto  a
riesaminare la  domanda  di  ammissione  su  conforme  decisione  del
collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato
con un rappresentante dell'aspirante socio.  L'istanza  di  revisione
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni  dal
ricevimento della comunicazione sull'esito della deliberazione  e  il
collegio  dei  probiviri  si  pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta. 
  7. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 4 del decreto
legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni. 
 

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