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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il valore nominale delle azioni delle banche popolari non puo'
essere inferiore a lire cinquemila.
2. Le banche popolari esistenti devono adeguare il valore nominale
delle loro azioni a quello stabilito dal comma 1 nel termine di
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La partecipazione di ciascun socio non puo' eccedere lo 0,50 per
cento del capitale sociale. In nessun momento il numero dei soci di
ciascuna banca popolare puo' essere inferiore a quello determinato in
sede di costituzione per effetto del disposto delll'articolo 1, comma
2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1985, n. 350.
4. I soci che alla data di entrata in vigore della presente legge
partecipino al capitale sociale in misura compresa tra il limite di
cui al comma 3 e il valore nominale di lire quindici milioni possono
continuare a detenere le relative azioni.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2525 del codice
civile, il rifiuto del gradimento produce unicamente l'effetto di non
consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto
patrimoniale.
6. Il consiglio di amministrazione, le cui delibere
sull'accoglimento o sul rigetto delle domande di ammissione a socio
debbono essere congruamente motivate avuto riguardo all'interesse
della societa' e allo spirito della forma cooperativa, e' tenuto a
riesaminare la domanda di ammissione su conforme decisione del
collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato
con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione sull'esito della deliberazione e il
collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla
richiesta.
7. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 4 del decreto
legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni.