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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autoservizi pubblici non di linea
1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che
provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con
funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici
di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e
che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del
trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e
secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante
e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.