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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. La presente legge e' diretta a promuovere l'uguaglianza
sostanziale e le pari opportunita' per uomini e donne nell'attivita'
economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare,
dirette a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile,
anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la
professionalita' delle donne imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a
prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle
imprese familiari da parte delle donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente
partecipazione femminile nei comparti piu' innovativi dei diversi
settori produttivi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.