Legge Ordinaria n. 220 del 28/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 14 marzo 1992, n. 62
Interventi per la difesa del mare.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
      Valutazione dell'impatto sull'ambiente marino e costiero 
  1. Sono sottoposti a valutazione di impatto  ambientale,  ai  sensi
dell'articolo 6 della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  oltre  agli
interventi gia' individuati ai sensi della legge 9 gennaio  1991,  n.
9, e dei successivi decreti attuativi del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri: 
    a) la costruzione di terminali per il  carico  e  lo  scarico  di
idrocarburi e di sostanze pericolose; 
    b) lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale; 
    c) la realizzazione di  condotte  sottomarine  per  il  trasporto
delle sostanze di cui alla lettera a); 
    d) la realizzazione di impianti per il trattamento delle  morchie
e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano  le
sostanze di cui alla lettera a). 
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto  con
il Ministro della marina mercantile, sono individuate eventuali altre
attivita' e opere in ambiente marino e costiero  da  sottoporre  alla
procedura di cui al citato articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della
legge  n.  349  del  1986  e  ai  successivi  decreti  attuativi  del
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  3. Nelle procedure di cui ai commi 1 e 2, il concerto previsto  dal
citato articolo 6 della legge  n.  349  del  1986  si  attua  tra  il
Ministro dell'ambiente ed il Ministro della marina mercantile. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
                dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
            lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato 
           il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1:
             -  La legge n. 349/1986 reca: "Istituzione del Ministero
          dell'ambiente e norme  in  materia  di  danno  ambientale".
          L'art. 6 di detta legge cosi' recita:
             "Art.  6.  -  1.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore
          della presente legge il Governo presenta al  Parlamento  il
          disegno  di  legge  relativo all'attuazione delle direttive
          comunitarie in materia di impatto ambientale.
             2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive
          comunitarie in materia  di  impatto  ambientale,  le  norme
          tecniche  e  le  categorie  di  opere  in grado di produrre
          rilevanti modificazioni  dell'ambiente  ed  alle  quali  si
          applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
          5,   sono   individuate  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          dei   Ministri,   adottata   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente,  sentito  il  comitato scientifico di cui al
          successivo  art.  11,  conformemente  alla  direttiva   del
          Consiglio  delle  Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno
          1985  (con  D.P.C.M.  10  agosto  1988,  n.    377,  si  e'
          provveduto in tal senso, n.d.r.).
             3.  I  progetti delle opere di cui al precedente comma 2
          sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
          dell'ambiente,  al  Ministro  per  i   beni   culturali   e
          ambientali  e alla regione territorialmente interessata, ai
          fini  della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.   La
          comunicazione  contiene  l'indicazione della localizzazione
          dell'intervento, la specificazione dei  rifiuti  liquidi  e
          solidi,    delle   emissioni   ed   immissioni   inquinanti
          nell'atmosfera   e   delle   emissioni   sonore    prodotte
          dall'opera,  la descrizione dei dispositivi di eliminazione
          o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
          dei  danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio   ambientale.
          L'annuncio    dell'avvenuta   comunicazione   deve   essere
          pubblicato, a cura del  committente,  sul  quotidiano  piu'
          diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
          su un quotidiano a diffusione nazionale.
             4.   Il   Ministro  dell'ambiente,  sentita  la  regione
          interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
          ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi  i  quali
          la  procedura  di approvazione del progetto riprende il suo
          corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei  Ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree   sottoposte   a   vincolo   di   tutela  culturale  o
          paesaggistica,  il  Ministro  dell'ambiente   provvede   di
          concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
             5.   Ove   il  Ministro  competente  alla  realizzazione
          dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione  del
          Ministro   dell'ambiente,   la   questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei Ministri.
             6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al  comma
          3,   il   Ministro   dell'ambiente   ravvisi  comportamenti
          contrastanti con il parere sulla compatibilita'  ambientale
          espresso   ai  sensi  del  comma  4,  o  comunque  tali  da
          compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
          e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
          questione al Consiglio dei Ministri.
             7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
          culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
             8. Il Ministro per i beni culturali  e  ambientali,  nel
          caso  previsto dall'art. 1- bis, comma 2, del decreto-legge
          27 giugno 1985,  n.  312,  convertito,  con  modificazioni,
          nella  legge  8  agosto 1985, n.  431, esercita i poteri di
          cui agli articoli 4 e 82 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  di concerto con il
          Ministro dell'ambiente.
             9.  Qualsiasi  cittadino,  in  conformita'  delle  leggi
          vigenti, puo' presentare, in forma  scritta,  al  Ministero
          dell'ambiente,   al   Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
          o pareri  sull'opera  soggetta  a  valutazione  di  impatto
          ambientale,  nel  termine  di  trenta  giorni dall'annuncio
          della comunicazione del progetto".
             - La legge n. 9/1991 reca: "Norme per  l'attuazione  del
          nuovo  piano  energetico  nazionale: aspetti istituzionali,
          centrali  idroelettriche  ed  elettrodotti,  idrocarburi  e
          geotermia, autoriproduzione e disposizioni fiscali".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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