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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Servizio nazionale della protezione civile
1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al
fine di tutelare la integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e
l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita'
naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, per il conseguimento delle finalita' del Servizio nazionale
della protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni,
delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e
privata presente sul territorio nazionale.
3. Per lo svolgimento delle finalita' di cui al comma 2, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione
civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 400/1988, sovente citata nel presente
provvedimento, riguarda la disciplina dell'attivita' di
Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Se ne trascrivono qui i primi due commi dell'art.
9:
"1. All'atto della costituzione del Governo, il
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, puo' nominare, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i
quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri,
con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad
un Ministro senza portafoglio e questi non venga nominato
ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti
al Presidente del Consiglio dei Ministri che puo' delegarli
ad altro ministro".
- L'art. 21 della medesima legge n. 400/1988 prevede
l'istituzione in seno alla Presidenza del Consiglio di
uffici e dipartimenti; in particolare, i commi 5, 6 e 7
dispongono:
"5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di
Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il
Ministro competente.
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di
un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro interessato.
7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un
Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento
dipende dal segretario generale della Presidenza".