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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
Finalita'
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'mportazione, la
lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento
e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonche' l'esportazione
dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la
dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione
dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e
dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per
la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle
aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca
finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla
riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da
amianto.
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione,
l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la
produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti
contenenti amianto ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g)
della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini
previsti per la cessazione della produzione e della
commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.