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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948,
n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in
conformita' dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che
ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio,
comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 17 della legge n. 29/1948 (Norme per la
elezione del Senato della Repubblica), come modificato
dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 17. - L'ufficio elettorale circoscrizionale,
costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza
del cancelliere alle operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente
inviate dalle sezioni;
2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle
singole sezioni, come risultano dai verbali.
Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale,
in conformita' dei risultati accertati, proclama eletto il
candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi
espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per
cento del loro totale.
Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio
elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore
proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del
Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture nelle cui
circoscrizioni si trova il collegio, perche', a mezzo dei
sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
L'ufficio elettorale circoscrizionale da' immediata
notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio
elettorale regionale".