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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalita' mafiosa, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il comma 1- bis dell'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e' cosi' modificato:
a) l'alinea e' sostituito dal seguente:
"1- bis. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante
le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:";
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
" b) iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno,
delle nuove e delle precedenti generalita', dei dati anagrafici,
sanitari e fiscali relativi alla persona, nonche' di quelli relativi
al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro
titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate
attivita'; previsione che gli atti, provvedimenti e certificati
relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di
stato civile e loro estratti, possano essere rilasciati, anche in
assenza di generalita', dai competenti uffici ed organi,
all'autorita' designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di
quest'ultima".
3. Il comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, e' sostituito dal seguente:
"2-quater. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta
contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla
normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno
successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono
attribuite al Ministro dell'interno con facolta' di delega nei
confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa
antimafia di cui all'articolo 3, nonche' nei confronti di altri
organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla
normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorita'. Le
competenze previste dal comma 3 dell'articolo 1- ter del decreto-
legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della
legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia-
Direttore generale della pubblica sicurezza".
4. Al comma 2-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410, le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 1995"
sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1993".
5. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,
dopo il comma 2-quinquies e' aggiunto il seguente:
"2-sexies. In relazione a quanto stabilito dal comma 2-quater, il
Ministro dell'interno con propri decreti provvede a trasferire alla
Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonche' i
mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto
Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza
mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilita' e determina, di
concerto con le Amministrazioni interessate, l'assegnazione alla
medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio
alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
MANCINO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
All'articolo 29, al comma 1, le parole: "dagli articoli 19 e 25"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 19".
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
133 dell'8 giugno 1992.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 15 settembre 1992.
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