Legge Ordinaria n. 356 del 07/08/1992 Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1992, n. 185
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306, recante modifiche
urgenti al nuovo  codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di
contrasto  alla  criminalita'  mafiosa, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il comma 1- bis dell'articolo 15 del  decreto-legge  15  gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e' cosi' modificato:
    a) l'alinea e' sostituito dal seguente:
  "1-  bis. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante
le  norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:";
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   " b) iscrizione in un registro presso il  Ministero  dell'interno,
delle  nuove  e  delle  precedenti  generalita', dei dati anagrafici,
sanitari e fiscali relativi alla persona, nonche' di quelli  relativi
al  possesso,  da  parte  della  stessa, di abilitazioni e ogni altro
titolo  richiesto  dalla  legge  per   l'esercizio   di   determinate
attivita';  previsione  che  gli  atti,  provvedimenti  e certificati
relativi alla stessa persona, compresi gli atti e  i  certificati  di
stato  civile  e  loro  estratti, possano essere rilasciati, anche in
assenza  di   generalita',   dai   competenti   uffici   ed   organi,
all'autorita'  designata  dal  Ministero dell'interno, a richiesta di
quest'ultima".
  3. Il comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge  29  ottobre
1991,  n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, e' sostituito dal seguente:
  "2-quater. L'Alto Commissario  per  il  coordinamento  della  lotta
contro  la  delinquenza  mafiosa  svolge  le  funzioni previste dalla
normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A  decorrere  dal  giorno
successivo  alla  cessazione  di  dette  funzioni, le competenze sono
attribuite al  Ministro  dell'interno  con  facolta'  di  delega  nei
confronti  dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa
antimafia di cui all'articolo  3,  nonche'  nei  confronti  di  altri
organi   e  uffici  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,
secondo criteri che tengano conto delle competenze  attribuite  dalla
normativa   vigente  ai  medesimi  organi,  uffici  e  autorita'.  Le
competenze previste dal comma 3 dell'articolo  1-  ter  del  decreto-
legge  6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2  della
legge  15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia-
Direttore generale della pubblica sicurezza".
  4. Al  comma  2-quinquies  dell'articolo  2  del  decreto-legge  29
ottobre  1991,  n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410, le parole:  "A decorrere dal 1 gennaio  1995"
sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1993".
  5.  All'articolo  2  del  decreto-legge  29  ottobre  1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.  410,
dopo il comma 2-quinquies e' aggiunto il seguente:
  "2-sexies.  In  relazione a quanto stabilito dal comma 2-quater, il
Ministro dell'interno con propri decreti provvede a  trasferire  alla
Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonche' i
mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto
Commissario  per  il  coordinamento della lotta contro la delinquenza
mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilita'  e  determina,  di
concerto  con  le  Amministrazioni  interessate,  l'assegnazione alla
medesima Direzione investigativa antimafia del personale in  servizio
alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 7 agosto 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
   All'articolo 29, al comma 1, le parole: "dagli articoli 19  e  25"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 19".
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          133 dell'8 giugno 1992.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
             Il testo del decreto-legge coordinato con  la  legge  di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 15 settembre 1992.
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