Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei
dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) 918/83
del Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle maggiori
facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, e' concessa
l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine,
diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci
per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte,
per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso.
2. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le
importazioni di merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo
e' disposta, con carattere di obbligatorieta', dalle direttive del
Consiglio delle Comunita' europee adottate in materia di
armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle
imposte sulla cifra di affari riscosse all'importazione nel traffico
internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie applicabili
all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a
carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni de-
finitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato
membro, nonche' dalle direttive del Consiglio delle Comunita' europee
adottate in materia di determinazione del campo di applicazione
dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE
del Consiglio, del 17 maggio 1977.".
2. L'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei
dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformita' alle disposizioni
comunitarie, condizioni, modalita' e formalita' per l'ammissione alle
franchigie dai diritti doganali previste dall'articolo 12 e dal
regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983.
2. Con successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministro
delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle
disposizioni comunitarie.".
3. I regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 14 delle
disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali
d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica
26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dal comma 2 del presente
articolo, devono essere adottati entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. L'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei
dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, ha effetto dal giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti di cui
al comma 1 dell'articolo 14 delle citate disposizioni preliminari,
come sostituito dal comma 2 del presente articolo. Dalla stessa data
e' abrogato l'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legis-
lative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GORIA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 723/1965 approva la nuova tariffa dei
dazi doganali di importazione.
- Il regolamento (CEE) n. 918/83, relativo alla
fissazione del regime comunitario delle franchigie
doganali, e' pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle
Comunita' europee n. L 105 del 23 aprile 1983.
- Il testo dell'art. 14 (Esenzioni all'importazione),
paragrafo 1, della sesta direttiva CEE n. 77/388 (in
"Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 145 del
13 giugno 1977), in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri - Sistema comune di imposta
sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e' il
seguente:
"1) Ferme restando le altre disposizioni comunitarie,
gli Stati membri esentano, alle condizioni da essi
stabilite per assicurare la corretta e semplice
applicazione delle esenzioni previste in appresso e per
prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
a) le importazioni definitive di beni la cui fornitura
da parte di soggetti passivi e' comunque esente all'interno
del Paese;
b) le importazioni di beni che costituiscono oggetto
di una dichiarazione di assoggettamento a un regime di
transito;
c) le importazioni di beni che costituiscono oggetto
di una dichiarazione di assoggettamento a un regime
doganale di ammissione temporanea, che beneficiano per
questo motivo dell'esenzione dai dazi doganali o che
potrebbero beneficiarne se fossero importati da un Paese
terzo;
d) le importazioni definitive di beni che fruiscono di
una franchigia doganale diversa da quella prevista nella
"tariffa doganale comune" o che potrebbero fruirne se
fossero importati da un Paese terzo. Tuttavia, gli Stati
membri hanno la facolta' di non accordare l'esenzione se la
sua concessione rischia di compromettere gravemente le
condizioni di concorrenza sul mercato interno;
e) la reimportazione di beni nello Stato in cui sono
stati esportati, da parte di colui che li ha esportati,
sempreche' essi fruiscano della franchigia doganale e
possano fruirne se importati da un Paese terzo;
f) la reimportazione da parte dell'esportatore o da
parte di un terzo per conto del medesimo di beni mobili
materiali che siano stati oggetto in un altro Stato membro,
di una lavorazione che e' stata assoggettata all'imposta
senza diritto a deduzione o a rimborso;
g) le importazioni di beni:
- effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e
consolari, che beneficiano di una franchigia doganale e che
potrebbero beneficiarne se provenissero da un Paese terzo;
- effettuate dalle organizzazioni internazionali
riconosciute come tali dalle autorita' pubbliche del Paese
che le ospita nonche' dai membri di esse, nei limiti ed
alle condizioni stabilite dalle convezioni internazionali
che istituiscono dette organizzazioni o dagli accordi di
sede;
- effettuate negli Stati membri che fanno parte del
trattato dell'Atlantico del Nord dalle forze armate degli
altri Stati che fanno parte di tale trattato, per l'uso di
tali forze o del personale civile che le accompagna o per
l'approvvigionamento delle relative mense nella misura in
cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;
h) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese
di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato
naturale e dopo le operazioni di conservazione ai fini
della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna;
i) le prestazioni di servizi connesse con
l'importazione di beni ed il cui valore e' compreso nella
base imponibile, secondo l'art. 11, punto B, paragrafo 3,
lettera b);
j) le importazioni d'oro effettuate dalle banche
centrali".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
L'art. 266 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973,
abrogato dalla presente legge, era cosi' formulato:
"Art. 266 (Provviste di bordo dei veicoli stradali a
motore). - Agli effetti doganali costituiscono provviste di
bordo dei veicoli stradali a motore i combustibili, i
carburanti ed i lubrificanti occorrenti durante il viaggio
per assicurare l'alimentazione del motore medesimo e delle
apparecchiature del veicolo.
Le provviste estere esistenti sui veicoli stradali a
motore italiani e stranieri all'atto dell'arrivo nel
territorio doganale, sempreche' siano contenute nei normali
serbatoi direttamente collegati con gli organi da
alimentare, possono essere consumate in esenzione da
diritti doganali, fino ad esaurimento, durante il
successivo percorso nel territorio medesimo per le esigenze
del veicolo".