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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato, in termini di competenza, in lire 138.335
miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in
titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di
rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 -
ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo
non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 1993 - resta fissato,
in termini di competenza, in lire 262.035 miliardi per l'anno
finanziario 1993.
2. Per gli anni 1994 e 1995 il limite massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in lire 205.555 miliardi ed in lire 228.055
miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni
1994 e 1995, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in lire 342.205 miliardi ed in lire 418.255
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1994 e 1995, il
limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in lire 127.500 miliardi ed in lire 90.000 miliardi
ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in lire 264.000 miliardi ed in lire 280.000
miliardi.
3. I predetti limiti massimi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato sono ridotti in misura pari alle entrate
effettivamente accertate per alienazione di beni patrimoniali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti:
Nota all'art. 1:
- La legge n. 468/1978 reca: "Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio".
Si trascrive il testo del relativo art. 11, come sostituito
dall'art. 5 della legge n. 362/1988:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove
imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o
maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente
articolo. Essa contiene:
a) le variazioni delle aliquote delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
b) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge
finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia
classificati fra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11- bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11- bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento".