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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le
leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il
versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti
per l'anno finanziario 1993, giusta l'annesso stato di previsione per
l'entrata (Tabella n. 1).
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari
per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il
medesimo anno.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.