Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e succes-
sive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Finanziamenti ad imprese in crisi). - 1. In attesa
della ridefinizione degli strumenti di intervento per le imprese di
assicurazione in crisi, il commissario straordinario di impresa di
assicurazioni esercente l'assicurazione della responsabilita' civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, accertata la situazione patrimoniale, finanziaria e tecnico-
commerciale dell'impresa, qualora ritenga che sussistano le
condizioni per procedere al risanamento della medesima, puo'
presentare al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e, per conoscenza, all'ISVAP, motivata richiesta per
la concessione di un finanziamento da parte dell'Istituto nazionale
delle assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le
vittime della strada'. La richiesta deve essere corredata del parere
favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma
3.
2. Il finanziamento e' concesso con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su conforme
parere dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva per le
assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo
unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, nel limite massimo del 70 per cento dell'importo delle
riserve tecniche dell'assicurazione della responsabilita' civile per
i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa in amministrazione
straordinaria. Tale limite non puo' in ogni caso superare l'ammontare
dei risarcimenti dovuti dall'impresa per sinistri avvenuti
anteriormente alla data del decreto che dispone la procedura di
amministrazione straordinaria. Con lo stesso decreto sono stabiliti i
tempi per l'erogazione del finanziamento, che deve essere utilizzato
esclusivamente per il pagamento dei danni provocati dagli assicurati
per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore per i quali e' obbligatoria l'assicurazione.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di cui al comma 2, sono stabiliti, sentiti l'ISVAP e
la commissione di cui allo stesso comma 2, le condizioni e i tempi
per la restituzione all'Istituto nazionale delle assicurazioni,
gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della
strada', del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2,
nonche' la misura degli interessi in base a un tasso corrispondente
al tasso ufficiale di sconto, maggiorato del margine di
intermediazione, non superiore all'1,50 per cento.
4. Il finanziamento concesso a norma del comma 2 costituisce
credito privilegiato, con preferenza assoluta su ogni altro credito,
ivi compresi quelli pignoratizi e ipotecari, anche nell'ambito delle
procedure concorsuali.
5. L'applicazione delle procedure di cui al presente articolo in
nessun caso puo' concorrere a determinare l'aumento del contributo
dovuto al 'Fondo di garanzia per le vittime della strada'.
6. Il finanziamento previsto dal comma 2 deve essere assistito
dalla costituzione in pegno delle azioni emesse dalla societa' anche
a seguito di aumento di capitale. L'alienazione delle azioni segue la
procedura fissata all'ultimo comma dell'articolo 2795 del codice
civile.
7. Qualora l'amministrazione straordinaria abbia termine in
conseguenza dell'acquisto della maggioranza delle azioni dell'impresa
da parte di un soggetto diverso da quello o da quelli che
controllavano la societa' al momento dell'adozione del provvedimento
di amministrazione straordinaria, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato puo', sentiti l'ISVAP e la commissione
di cui al comma 2, stabilire modalita' particolari esclusivamente per
quanto riguarda i tempi di restituzione del finanziamento concesso a
norma del medesimo comma 2, maggiorato degli interessi di cui al
comma 3".
2. L'ammontare dei risarcimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7-
bis della legge 12 agosto 1982, n. 576, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, viene determinato, per le imprese di assicurazione
che si trovano in amministrazione straordinaria alla data di entrata
in vigore della presente legge, prendendo in considerazione i
sinistri avvenuti entro la predetta data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 576/1982 reca: "Riforma della vigilanza
sulle assicurazioni".
- Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 2795
del codice civile: "Il costituente (il pegno, n.d.r.) puo'
chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa,
qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il
provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le
condizioni della vendita e il deposito del prezzo".