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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In attuazione del secondo comma dell'articolo 11 della legge 1
marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, e' istituita in
Firenze, presso l'opificio delle pietre dure, la scuola di restauro,
di seguito denominata "scuola".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'intero art. 11 della legge n. 44/1975
(Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico,
artistico e storico nazionale) e' il seguente:
"Art. 11. - L'antico opificio mediceo delle pietre dure,
quale istituto specializzato per il restauro di opere
d'arte operante sull'intero territorio nazionale e' diretto
da un soprintendente storico e d'arte e dipende
direttamente dalla Direzione generale antichita' e belle
arti.
All'opificio compete l'insegnamento del restauro, in
particolare di quello relativo ad antiche opere di commesso
e di arte minore, in coordinamento con l'Istituto centrale
di restauro".