Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Diritti dei soci
1. I soci delle societa' cooperative, quando almeno un terzo del
numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto
stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 del codice civile, di
esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni
del comitato esecutivo, se questo esiste.
2. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per la
mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti, anche rispetto
alle obbligazioni contratte con la societa'.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e'stato redatto si
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.