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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' della legge
1. Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi allo scopo di:
a) aumentare la dimensione delle imprese, favorendo i processi di
fusione fra le stesse;
b) favorire l'associazione delle imprese in consorzi o cooper-
ative;
c) favorire lo sviluppo delle attivita' accessorie e
complementari all'autotrasporto di cose per conto di terzi mediante
la realizzazione di depositi e l'esercizio di attivita' di logistica;
d) favorire l'introduzione di procedimenti informatici nelle
imprese, consorzi e cooperative, allo scopo di migliorare il
rendimento dei servizi nonche' l'accertamento dei costi reali di
esercizio e degli indici di produttivita' nell'impiego degli
autoveicoli;
e) favorire la formazione e l'aggiornamento professionale;
f) favorire l'ammodernamento del parco veicoli in funzione della
maggiore sicurezza ed efficienza del trasporto di cose;
g) promuovere l'esercizio di trasporti combinati, anche ad opera
delle imprese di minori dimensioni;
h) favorire la cessazione dell'attivita' delle imprese che
dispongono di un solo autoveicolo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.