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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va
inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso
articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote
retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero
a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi
eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni
elettorali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- L'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
D.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'art. 11 della
legge n. 53/1990, e' cosi' formulato:
"Art. 119. - 1. In occasione di tutte le consultazioni
elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle
regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici
elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di
gruppo di candidati nonche', in occasione di referendum, i
rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei
promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal
lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata
delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo
di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti,
giorni di attivita' lavorativa".