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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La legge 8 agosto 1991, n. 264, si applica anche alle attivita'
di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempienti ad
esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della
stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi
dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il disbrigo
di pratiche automobilistiche.
2. L'attivita' indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla
legge 1 dicembre 1986, n. 870, e' di esclusiva competenza delle
autoscuole.
3. L'attivita' di consulenza per la circolazione di mezzi di
trasporto e' esercitata da imprese e societa', ai sensi della citata
legge n. 264 del 1991, nonche', limitatamente alle funzioni di
assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le
patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla
guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento
della suddetta attivita' si applicano alle autoscuole le disposizioni
di cui alla citata legge n. 264 del 1991.
4. L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto esercitata dagli uffici in regime di concessione o di
convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente
alla data del 5 settembre 1991 e' soggetta all'autorizzazione
prevista dalla citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione e'
rilasciata dalla provincia, nel rispetto del programma provinciale
delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della citata
legge n. 264 del 1991, su richiesta dell'automobile club competente,
direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso
specificamente indicati nella richiesta, purche' i soggetti designati
quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1991, nonche'
dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'articolo 5 della
stessa legge. All'automobile club competente si applica l'articolo 9
della citata legge n. 264 del 1991.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulagazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 264/1991 reca: "Disciplina dell'attivita'
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
- Il testo dell'art. 115 del R.D. n. 773/1931
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza) e' il seguente:
"Art. 115 (Art. 166 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o
condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di
affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto
forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere
campionarie e simili, senza licenza del questore.
La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del
mestiere di sensale o di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese
le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di
divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente pei locali in essa
indicati.
E' ammessa la rappresentanza".
- La legge n. 870/1986 reca: "Misure urgenti
straordinarie per i servizi della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
Ministero dei trasporti".
- Il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge n.
264/1991 e' il seguente: "3. Le province, sentiti i comuni,
definiscono, entro i successivi novanta giorni, il
programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto".
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 264/1991 e' il
seguente:
"Art. 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). -
1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di
cui all'art. 2, l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto e' rilasciata, dalla provincia, al titolare
dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli
Stati membri della Comunita' economica europea residente in
Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore eta';
c) non abbia riportato condanne per delitti contro la
pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti
di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648
e 648- bis del codice penale, per il delitto di emissione
di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15
dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non
colposo per il quale la legge preveda la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel
massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta
sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di
sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato
fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un
procedimento per dichiarazione di fallimento;
f) sia in possesso dell'attestato di idoneita'
professionale di cui all'art. 5;
g) disponga di locali idonei e di adeguata capacita'
finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dal Ministro dei trasporti con
proprio decreto, sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al
comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tal fine, i
requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di
persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa'
in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di
societa'.
3. Nel caso di societa', il requisito di cui alla
lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno
dei soggetti di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 2 e
il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere
posseduto dalla societa'.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
subordinato al contestuale deposito, presso
l'amministrazione provinciale, di una cauzione pecuniaria
di entita' determinata, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della
marina mercantile e delle finanze, nonche' al versamento
del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'articolo
8".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 264/1991 e' il
seguente:
"Art. 5 (Attestato di idoneita' professionale
all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. L'attestato di
idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e'
rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei
trasporti, previo superamento di un esame di idoneita'
svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base
regionale, con decreto del presidente della giunta
regionale e composte da:
a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con
funzioni di presidente, designato dal Ministro dei
trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche
equiparate della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione;
b) un rappresentante del Ministero della marina
mercantile ed un rappresentante del Ministero delle
finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti
o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive
amministrazioni;
c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui
alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del
comitato fra i componenti;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui
al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il
cui importo e' annualmente stabilito con decreto del
Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della
marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in
possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 1 dell'art. 3 nonche' di un diploma di
istruzione superiore di secondo grado o equiparato.
3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in
ogni capoluogo di regione secondo modalita' e programmi
stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di
concerto con i Ministri della marina mercantile e delle
finanze. L'esame consiste in una prova scritta basata su
quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su
nozioni di disciplina della circolazione stradale, di
legislazione sull'autotrasporto, di disciplina della
navigazione e legislazione complementare, di legislazione
sul pubblico registro automobilistico e di legislazione
tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei
quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione
degli interessati almeno sessanta giorni prima della data
fissata per l'esame.
4. L'esame di idoneita' di cui al comma 1 non e'
richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di
assistenza automobilistica degli automobile club che siano
in servizio da almeno quindici anni".
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 264/1991 e' il
seguente:
"Art. 9 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Le province e i
comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa
dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarita'
nell'esercizio dell'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle
tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8,
atto di diffida. Ove siano accertate irregolarita'
persistenti o ripetute, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui
all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'art. 7,
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto e' revocata
quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e quando
siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si
applica altresi' la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni,
salva l'eventuale responsabilita' civile e penale.
4. Chiunque esercita l'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in
possesso della prescritta autorizzazione e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresi'
l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 si
applica l'art. 348 del codice penale".