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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo concernente nuove disposizioni in materia di
comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) riordinamento delle comunicazioni di cui all'articolo 10- bis
della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni,
finalizzato a stabilire nuove modalita' di compilazione,
aggiornamento e trasmissione, anche per via informatica, dei dati e
l'obbligo di consultazione degli stessi prima di adottare i
provvedimenti o di autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui
all'articolo 10 della medesima legge n. 575 del 1965, e successive
modificazioni;
b) previsione che la trasmissione dei dati di cui alla lettera a)
per via informatica o in piu' copie sia effettuata previo pagamento
delle spese di riproduzione;
c) individuazione dei casi in cui la pubblica amministrazione
puo' adottare i provvedimenti o gli atti richiesti e puo' concludere
i contratti e subcontratti sulla base di una dichiarazione
dell'interessato avente i contenuti di cui all'articolo 10-sexies,
comma 7, della citata legge n. 575 del 1965, e successive
modificazioni, e la cui sottoscrizione sia autenticata con le
modalita' stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
15;
d) definizione dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati
dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque
controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di
cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive
modificazioni, ne' rilasciare o consentire le concessioni e le
erogazioni di cui al citato articolo 10, se non hanno acquisito
complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa
l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari
conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di
divieto previste dalla medesima legge n. 575 del 1965, e successive
modificazioni, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle
societa' o imprese interessate.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 10- bis della legge n. 575/1965
(Disposizioni contro la mafia) e' il seguente:
"Art. 10- bis. Con decreto da emanarsi dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri
interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sara' costituito un elenco generale degli enti e delle
amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le
concessioni e le iscrizioni, nonche' la autorizzazioni, le
abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma
dell'art. 10. Con le stesse modalita' saranno effettuati
gli aggiornamenti eventualmente necessari.
Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e
della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura
nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque
giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non
oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto
impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del
termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati
rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo
dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonche'
dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 5- ter
dell'art. 10, e al secondo comma dell'art. 10-quater. Nella
comunicazione deve essere specificato se il provvedimento
sia divenuto definitivo.
I procuratori della Repubblica, nel presentare al
tribunale le proposte per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale
comunicazione, in copia, alla questura nella cui
circoscrizione ha sede il tribunale stesso.
I questori dispongono l'immediata immissione negli
archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui
all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sia delle
comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle
proposte che essi stessi abbiano presentato per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate
nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono
contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i
terminali installati nei rispettive centri
telecomunicazione.
Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed
enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di
aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province,
i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le
decadenze e le sospensioni previste nell'art. 10. Per i
provvedimenti di cui comma 5 dell'art. 10 la comunicazione,
su motivata richiesta dell'interessato, puo' essere inviata
anche ad organi o enti specificamente indicati nella
medesima.
Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo
nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque,
fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori
publici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione
del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche
le proposte indicate nel terzo e quarto comma.
Il pubblico amministratore, il funzionario o il
dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o
sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla
comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni,
abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni
ovvero la cancellazione dagli albi, e' punito con la
reclusione da due a quattro anni.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della
reclusione da tre mesi a un anno.
Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di
licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero
di iscrizioni nonche' di concessione di erogazioni in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo
precedente".
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 575/1965
e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata
con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non
possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richeste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori
di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
registri della camera di commercio per l'esercizio del
commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il povvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze
previste dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5- bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendo i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5- ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale".
- Il testo dell'art. 10-sexies, comma 7, della citata
legge n. 575/1965 e' il seguente:
"Art. 10-sexies.
1-6. (Omissis).
7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla
pubblica amministrazione o al concessionario la
certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di
cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla base di una
dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non
essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei
propri conviventi di procedimenti in corso per
l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle
cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o
fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei
costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve
essere autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni
si applicano quando e' richiesta l'autorizzazione di
subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la
realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di
servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
(Omissis).".
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legislazione e
autentificazione di firme) e' il seguente:
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove
l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le
modalita' di identificazione, la data e il luogo della
autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale
aggiunga la propria firma".