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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991,
n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, e' sostituito dal seguente:
" 1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati
nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali
anche internazionali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato nonche' i produttori di sigarette che abbiano stipulato
contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per
l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro
prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai
depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724,
anche in caso di cessione della utilizzazione di marchi, devono
vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese
dichiarato come destinatario finale. A tal fine, con decreto del
Ministro delle finanze, sentiti i produttori interessati, sono
stabiliti appositi sistemi di identificazione dei prodotti i cui
confezionamenti non siano gia' dotati di specifici elementi di
individuazione dei mercati finali, affinche' i produttori medesimi
possano individuare il primo acquirente dei prodotti introdotti di
contrabbando nel territorio dello Stato".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991,
n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, e' sostituito dai seguenti:
" 2. Per attuare le finalita' di cui al comma 1, la
contabilizzazione e l'ispezione dei prodotti di contrabbando di
tabacchi lavorati, di produzione nazionale o estera, sottoposti a
sequestro in quantitativi superiori ai 2.000 chilogrammi, sono
disciplinate secondo le seguenti modalita':
a) lo stoccaggio dei prodotti di contrabbando e' effettuato in un
unico luogo idoneo individuato con il decreto di cui al comma 1;
b) i prodotti sono contabilizzati, entro quindici giorni dal
sequestro, per marca e tipo del prodotto sequestrato, codice di
identificazione, come stabilito con il decreto di cui al comma 1,
nonche' quantita' e luogo del sequestro ed altre rilevanti
informazioni relative al sequestro;
c) le informazioni di cui alla lettera b) sono comunicate ai
produttori interessati entro quindici giorni dalle avvenute
operazioni di contabilizzazione;
d) i produttori nazionali ed esteri, entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui alla lettera c), concordano
con gli uffici competenti l'ispezione della merce sequestrata per
classificare ulteriormente i propri prodotti in base alle specifiche
tecniche degli stessi e agli impianti di produzione, onde stabilirne
la provenienza geografica, nonche' in base a tutte le altre
informazioni rilevanti che possono scaturire dall'ispezione dei
prodotti;
e) le informazioni di cui alla lettera d) sono comunicate dai
produttori agli uffici competenti entro quindici giorni
dall'ispezione della merce sequestrata;
f) il Ministro delle finanze, attraverso l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, coordina le attivita' di cui al
presente comma e predispone, di intesa con i produttori, un rapporto
in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle lettere c), d)
ed e) del presente comma.
2-bis. In base ai rapporti di cui al comma 2, lettera f), il
Ministero delle finanze e i produttori nazionali ed esteri studiano,
di volta in volta, le azioni piu' efficaci per l'eliminazione
graduale del contrabbando di tabacchi lavorati introdotti nel
territorio dello Stato.
2-ter. Qualora i produttori nazionali ed esteri di cui al comma 1
non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei
prodotti stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma 1 ovvero
abbiano violato gli obblighi di cui al comma 2, il Ministero delle
finanze entro quindici giorni dalla notizia da' comunicazione ai
produttori della rilevata violazione.
2-quater. I produttori che commettono le violazioni di cui al comma
2- ter sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cento
milioni a lire trecento milioni. La sanzione amministrativa puo'
essere aumentata fino al doppio nel minimo e nel massimo nei
confronti dei produttori che, avendo commesso una delle violazioni di
cui al comma 2-ter, nei dodici mesi successivi commettono nuovamente
una delle violazioni di cui al medesimo comma 2- ter".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del D.L. n. 417/1991
(Disposizioni concernenti criteri di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i
contratti di trasferimento di titoli o valori e altre
disposizioni tributarie urgenti) cosi' come modificato dal
presente articolo:
"Art. 6. - 1. Al fine di combattere il contrabbando dei
tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate
organizzazioni criminali anche internazionali,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonche' i
produttori di sigarette che abbiano stipulato contratti con
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per
l'importazione, la produzione, la distribuzione o la
vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato,
ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1
della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di
cessione dell'utilizzazione di marchi, devono vigilare
sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese
dichiarato come destinatario finale. A tal fine, con
decreto del Ministro delle finanze, sentiti i produttori
interessati, sono stabiliti appositi sistemi di
identificazione dei prodotti i cui confezionamenti non
siano gia' dotati di specifici elementi di individuazione
dei mercati finali, affinche' i produttori medesimi possano
individuare il primo acquirente dei prodotti introdotti di
contrabbando nel territorio dello Stato.
2. Per attuare le finalita' di cui al comma 1, la
contabilizzazione e l'ispezione dei prodotti di
contrabbando di tabacchi lavorati, di produzione nazionale
o estera, sottoposti a sequestro in quantitativi superiori
ai 2.000 chilogrammi, sono disciplinate secondo le seguenti
modalita':
a) lo stoccaggio dei prodotti di contrabbando e'
effettuato in un unico luogo idoneo individuato con il
decreto di cui al comma 1;
b) i prodotti sono contabilizzati, entro quindici
giorni dal sequestro, per marca e tipo del prodotto
sequestrato, codice di identificazione, come stabilito con
il decreto di cui al comma 1, nonche' quantita' e luogo del
sequestro ed altre rilevanti informazioni relative al
sequestro;
c) le informazioni di cui alla lettera b) sono
comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni
dalle avvenute operazioni di contabilizzazione;
d) i produttori nazionali ed esteri, entro quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla
lettera c), concordano con gli uffici competenti
l'ispezione della merce sequestrata per classificare
ulteriormente i propri prodotti in base alle specifiche
tecniche degli stessi e agli impianti di produzione, onde
stabilirne la provenienza geografica, nonche' in base a
tutte le altre informazioni rilevanti che possono scaturire
dall'ispezione dei prodotti;
e) le informazioni di cui alla lettera d) sono
comunicate dai produttori agli uffici competenti entro
quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata;
f) il Ministro delle finanze, attraverso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, coordina
le attivita' di cui al presente comma e predispone, di
intesa con i produttori, un rapporto in cui sono raccolte
tutte le informazioni di cui alle lettere c), d)) ed e) del
presente comma.
2-bis. In base ai rapporti di cui al comma 2, lettera f),
il Ministero delle finanze e i produttori nazionali ed
esteri studiano, di volta in volta, le azioni piu' efficaci
per l'eliminazione graduale del contrabbando di tabacchi
lavorati introdotti nel territorio dello Stato.
2-ter. Qualora i produttori nazionali ed esteri di cui al
comma 1 non abbiano applicato gli appositi sistemi di
identificazione dei prodotti stabiliti con il decreto di
cui al medesimo comma 1 ovvero abbiano violato gli obblighi
di cui al comma 2, il Ministero delle finanze entro
quindici giorni dalla notizia da' comunicazione ai
produttori della rilevata violazione.
2-quater. I produttori che commettono le violazioni di
cui al comma 2- ter sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 100 milioni a lire 300 milioni. La
sanzione amministrativa puo' essere aumentata fino al
doppio nel minimo e nel massimo nei confronti dei
produttori che avendo commesso una delle violazioni di cui
al comma 2- ter, nei dodici mesi successivi commettono
nuovamente una delle violazioni di cui al medesimo comma 2-
ter.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 12 gennaio 1992 i decreti ministeriali 12 dicembre
1991 e 14 dicembre 1991, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 14
dicembre 1991 e n. 294 del 16 dicembre 1991, conservano la
loro efficacia sospensiva.
3-bis. Dopo l'articolo 301 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e' inserito il seguente:
'Art. 301- bis (Destinazione di beni sequestrati o
confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1.
I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili seguestrati nel
corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando
possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria
procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia
che abbiano proceduto al sequestro e che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia
anticontrabbando; se vi ostano esigenze processuali,
l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto
motivato.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e
all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e
degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario.
3. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a
seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono
assegnati, a richiesta, all'organo di polizia che ne ha
avuto l'uso ai sensi del comma 1, ovvero, in assenza di
uso, che ha svolto le operazioni di polizia giudiziaria
anticontrabbando a seguito delle quali e' stato emesso il
provvedimento definitivo di confisca.
4. Le somme di denaro costituenti il ricavato della
vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione del relativo Ministero con vincolo di
destinazione per l'acquisto di mezzi di trasporto,
strumenti ed attrezzature per l'attivita' di polizia
giudiziaria anticontrabbando della forza di polizia di cui
al comma 1'".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n.
724/1975 (Disposizioni sull'importazione e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e
modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi
esteri):
"Art. 1. - In deroga alle disposizioni di cui al primo
comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907,
e' ammessa l'importazione nel territorio della Repubblica
di tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) di provenienza
dai Paesi delle Comunita' economiche europee, destinati ad
essere introdotti in depositi di distribuzione
all'ingrosso, diversi da quelli dell'Amministrazione dei
monopoli di Stato.
L'importazione puo' essere effettuata soltanto per
prodotti che siano stati preventivamente inseriti, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, nelle
tabelle di cui al successivo articolo 2. Non possono essere
importati tabacchi in condizionamenti diversi da quelli
stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.
L'istituzione dei depositi di cui al primo comma e'
soggetta ad autorizzazione dell'amministrazione
finanziaria.
Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati
i criteri e le modalita' per l'autorizzazione alla
istituzione dei depositi, le modalita' da osservare per la
circolazione dei prodotti importati, nonche' le forme di
controllo da eseguire sui depositi e sulla circolazione dei
prodotti medesimi, con particolare riguardo
all'accertamento della legittimita' della provenienza e
destinazione di essi.
La vendita al pubblico dei tabacchi lavorati importati
ai sensi del presente articolo deve essere effettuata con i
sistemi di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre
1957, n. 1293, e successive modificazioni".