Legge Ordinaria n. 50 del 18/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1994, n. 20
Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30  dicembre  1991,
n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  febbraio  1992,
n. 66, e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Al fine di combattere il contrabbando  dei  tabacchi  lavorati
nel territorio nazionale  e  le  collegate  organizzazioni  criminali
anche internazionali,  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato  nonche'  i  produttori  di  sigarette  che  abbiano  stipulato
contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  per
l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro
prodotti nel territorio  dello  Stato,  ovvero  facciano  ricorso  ai
depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n.  724,
anche in caso di  cessione  della  utilizzazione  di  marchi,  devono
vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel  Paese
dichiarato come destinatario finale. A  tal  fine,  con  decreto  del
Ministro  delle  finanze,  sentiti  i  produttori  interessati,  sono
stabiliti appositi sistemi di  identificazione  dei  prodotti  i  cui
confezionamenti non  siano  gia'  dotati  di  specifici  elementi  di
individuazione dei mercati finali, affinche'  i  produttori  medesimi
possano individuare il primo acquirente dei  prodotti  introdotti  di
contrabbando nel territorio dello Stato". 
  2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30  dicembre  1991,
n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  febbraio  1992,
n. 66, e' sostituito dai seguenti: 
  "  2.  Per  attuare  le  finalita'  di   cui   al   comma   1,   la
contabilizzazione e  l'ispezione  dei  prodotti  di  contrabbando  di
tabacchi lavorati, di produzione nazionale  o  estera,  sottoposti  a
sequestro  in  quantitativi  superiori  ai  2.000  chilogrammi,  sono
disciplinate secondo le seguenti modalita': 
    a) lo stoccaggio dei prodotti di contrabbando e' effettuato in un
unico luogo idoneo individuato con il decreto di cui al comma 1; 
    b) i prodotti sono  contabilizzati,  entro  quindici  giorni  dal
sequestro, per marca e  tipo  del  prodotto  sequestrato,  codice  di
identificazione, come stabilito con il decreto di  cui  al  comma  1,
nonche'  quantita'  e  luogo  del  sequestro   ed   altre   rilevanti
informazioni relative al sequestro; 
    c) le informazioni di cui alla  lettera  b)  sono  comunicate  ai
produttori  interessati  entro   quindici   giorni   dalle   avvenute
operazioni di contabilizzazione; 
    d) i produttori nazionali ed esteri, entro  quindici  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di cui alla  lettera  c),  concordano
con gli uffici competenti l'ispezione  della  merce  sequestrata  per
classificare ulteriormente i propri prodotti in base alle  specifiche
tecniche degli stessi e agli impianti di produzione, onde  stabilirne
la  provenienza  geografica,  nonche'  in  base  a  tutte  le   altre
informazioni  rilevanti  che  possono  scaturire  dall'ispezione  dei
prodotti; 
    e) le informazioni di cui alla lettera  d)  sono  comunicate  dai
produttori   agli   uffici   competenti   entro    quindici    giorni
dall'ispezione della merce sequestrata; 
    f)  il  Ministro  delle  finanze,  attraverso   l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato,  coordina  le  attivita'  di  cui  al
presente comma e predispone, di intesa con i produttori, un  rapporto
in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle lettere c), d)
ed e) del presente comma. 
  2-bis. In base ai rapporti di  cui  al  comma  2,  lettera  f),  il
Ministero delle finanze e i produttori nazionali ed esteri  studiano,
di volta  in  volta,  le  azioni  piu'  efficaci  per  l'eliminazione
graduale  del  contrabbando  di  tabacchi  lavorati  introdotti   nel
territorio dello Stato. 
  2-ter. Qualora i produttori nazionali ed esteri di cui al  comma  1
non abbiano applicato gli appositi  sistemi  di  identificazione  dei
prodotti stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma  1  ovvero
abbiano violato gli obblighi di cui al comma 2,  il  Ministero  delle
finanze entro quindici giorni  dalla  notizia  da'  comunicazione  ai
produttori della rilevata violazione. 
  2-quater. I produttori che commettono le violazioni di cui al comma
2- ter sono puniti con  la  sanzione  amministrativa  da  lire  cento
milioni a lire trecento  milioni.  La  sanzione  amministrativa  puo'
essere aumentata  fino  al  doppio  nel  minimo  e  nel  massimo  nei
confronti dei produttori che, avendo commesso una delle violazioni di
cui al comma 2-ter, nei dodici mesi successivi commettono  nuovamente
una delle violazioni di cui al medesimo comma 2- ter". 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
            Note all'art. 1:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 6 del D.L. n. 417/1991
          (Disposizioni   concernenti   criteri    di    applicazione
          dell'imposta   sul  valore  aggiunto,  delle  tasse  per  i
          contratti di trasferimento  di  titoli  o  valori  e  altre
          disposizioni  tributarie urgenti) cosi' come modificato dal
          presente articolo:
             "Art. 6. - 1. Al fine di combattere il contrabbando  dei
          tabacchi  lavorati  nel territorio nazionale e le collegate
          organizzazioni     criminali     anche      internazionali,
          l'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato nonche' i
          produttori di sigarette che abbiano stipulato contratti con
          l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato   per
          l'importazione,   la  produzione,  la  distribuzione  o  la
          vendita dei  loro  prodotti  nel  territorio  dello  Stato,
          ovvero  facciano  ricorso ai depositi di cui all'articolo 1
          della legge 10 dicembre 1975, n.  724,  anche  in  caso  di
          cessione  dell'utilizzazione  di  marchi,  devono  vigilare
          sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese
          dichiarato  come  destinatario  finale.  A  tal  fine,  con
          decreto del Ministro delle finanze,  sentiti  i  produttori
          interessati,    sono    stabiliti   appositi   sistemi   di
          identificazione dei  prodotti  i  cui  confezionamenti  non
          siano  gia'  dotati di specifici elementi di individuazione
          dei mercati finali, affinche' i produttori medesimi possano
          individuare il primo acquirente dei prodotti introdotti  di
          contrabbando nel territorio dello Stato.
             2.  Per  attuare  le  finalita'  di  cui  al comma 1, la
          contabilizzazione   e   l'ispezione   dei    prodotti    di
          contrabbando  di tabacchi lavorati, di produzione nazionale
          o estera, sottoposti a sequestro in quantitativi  superiori
          ai 2.000 chilogrammi, sono disciplinate secondo le seguenti
          modalita':
               a)  lo  stoccaggio  dei  prodotti  di  contrabbando e'
          effettuato in un unico  luogo  idoneo  individuato  con  il
          decreto di cui al comma 1;
               b)  i  prodotti  sono  contabilizzati,  entro quindici
          giorni  dal  sequestro,  per  marca  e  tipo  del  prodotto
          sequestrato,  codice di identificazione, come stabilito con
          il decreto di cui al comma 1, nonche' quantita' e luogo del
          sequestro  ed  altre  rilevanti  informazioni  relative  al
          sequestro;
               c)  le  informazioni  di  cui  alla  lettera  b)  sono
          comunicate ai produttori interessati entro quindici  giorni
          dalle avvenute operazioni di contabilizzazione;
               d)  i  produttori  nazionali ed esteri, entro quindici
          giorni dal ricevimento  della  comunicazione  di  cui  alla
          lettera   c),   concordano   con   gli   uffici  competenti
          l'ispezione  della  merce  sequestrata   per   classificare
          ulteriormente  i  propri  prodotti  in base alle specifiche
          tecniche degli stessi e agli impianti di  produzione,  onde
          stabilirne  la  provenienza  geografica,  nonche' in base a
          tutte le altre informazioni rilevanti che possono scaturire
          dall'ispezione dei prodotti;
               e)  le  informazioni  di  cui  alla  lettera  d)  sono
          comunicate  dai  produttori  agli  uffici  competenti entro
          quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata;
               f)   il    Ministro    delle    finanze,    attraverso
          l'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, coordina
          le attivita' di cui al  presente  comma  e  predispone,  di
          intesa  con  i produttori, un rapporto in cui sono raccolte
          tutte le informazioni di cui alle lettere c), d)) ed e) del
          presente comma.
            2-bis. In base ai rapporti di cui al comma 2, lettera f),
          il Ministero delle finanze  e  i  produttori  nazionali  ed
          esteri studiano, di volta in volta, le azioni piu' efficaci
          per  l'eliminazione  graduale  del contrabbando di tabacchi
          lavorati introdotti nel territorio dello Stato.
            2-ter. Qualora i produttori nazionali ed esteri di cui al
          comma 1 non  abbiano  applicato  gli  appositi  sistemi  di
          identificazione  dei  prodotti  stabiliti con il decreto di
          cui al medesimo comma 1 ovvero abbiano violato gli obblighi
          di  cui  al  comma  2,  il  Ministero  delle  finanze entro
          quindici  giorni  dalla  notizia   da'   comunicazione   ai
          produttori della rilevata violazione.
            2-quater.  I  produttori  che commettono le violazioni di
          cui  al  comma  2-  ter  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa  da  lire 100 milioni a lire 300 milioni. La
          sanzione  amministrativa  puo'  essere  aumentata  fino  al
          doppio   nel   minimo  e  nel  massimo  nei  confronti  dei
          produttori che avendo commesso una delle violazioni di  cui
          al  comma  2-  ter,  nei  dodici mesi successivi commettono
          nuovamente una delle violazioni di cui al medesimo comma 2-
          ter.
            3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
          fino al 12 gennaio 1992 i decreti ministeriali 12  dicembre
          1991  e  14 dicembre 1991, pubblicati rispettivamente nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del  14
          dicembre  1991 e n. 294 del 16 dicembre 1991, conservano la
          loro efficacia sospensiva.
             3-bis.  Dopo  l'articolo  301  del  testo  unico   delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, e' inserito il seguente:
             'Art.  301-  bis  (Destinazione  di  beni  sequestrati o
          confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). -  1.
          I  beni  mobili  iscritti in pubblici registri, le navi, le
          imbarcazioni, i natanti e gli  aeromobili  seguestrati  nel
          corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando
          possono    essere   affidati   dall'autorita'   giudiziaria
          procedente in custodia giudiziale agli  organi  di  polizia
          che  abbiano  proceduto  al  sequestro  e  che  ne facciano
          richiesta   per   l'impiego   in   attivita'   di   polizia
          anticontrabbando;   se   vi  ostano  esigenze  processuali,
          l'autorita'  giudiziaria  rigetta  l'istanza  con   decreto
          motivato.
             2.   Gli   oneri  relativi  alla  gestione  dei  beni  e
          all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei  natanti  e
          degli  aeromobili  sono  a  carico  dell'ufficio  o comando
          usuario.
             3. I beni mobili ed immobili acquisiti  dallo  Stato,  a
          seguito  di  provvedimento  definitivo di confisca, vengono
          assegnati, a richiesta, all'organo di  polizia  che  ne  ha
          avuto  l'uso  ai  sensi  del comma 1, ovvero, in assenza di
          uso, che ha svolto le  operazioni  di  polizia  giudiziaria
          anticontrabbando  a  seguito delle quali e' stato emesso il
          provvedimento definitivo di confisca.
             4. Le somme di  denaro  costituenti  il  ricavato  della
          vendita   dei   beni  confiscati  affluiscono  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          riassegnate   ai   pertinenti   capitoli   degli  stati  di
          previsione  del   relativo   Ministero   con   vincolo   di
          destinazione   per   l'acquisto   di  mezzi  di  trasporto,
          strumenti  ed  attrezzature  per  l'attivita'  di   polizia
          giudiziaria  anticontrabbando della forza di polizia di cui
          al comma 1'".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge n.
          724/1975      (Disposizioni       sull'importazione       e
          commercializzazione  all'ingrosso  dei  tabacchi lavorati e
          modificazioni  alle  norme  sul  contrabbando  di  tabacchi
          esteri):
             "Art.  1.  - In deroga alle disposizioni di cui al primo
          comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n.  907,
          e'  ammessa  l'importazione nel territorio della Repubblica
          di tabacchi lavorati (voce doganale 24.02)  di  provenienza
          dai  Paesi delle Comunita' economiche europee, destinati ad
          essere   introdotti   in    depositi    di    distribuzione
          all'ingrosso,  diversi  da  quelli dell'Amministrazione dei
          monopoli di Stato.
             L'importazione  puo'  essere  effettuata  soltanto   per
          prodotti che siano stati preventivamente inseriti, ai sensi
          dell'articolo  2  della legge 13 luglio 1965, n. 825, nelle
          tabelle di cui al successivo articolo 2. Non possono essere
          importati tabacchi in  condizionamenti  diversi  da  quelli
          stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.
             L'istituzione  dei  depositi  di  cui  al primo comma e'
          soggetta     ad     autorizzazione     dell'amministrazione
          finanziaria.
             Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati
          i   criteri   e  le  modalita'  per  l'autorizzazione  alla
          istituzione dei depositi, le modalita' da osservare per  la
          circolazione  dei  prodotti  importati, nonche' le forme di
          controllo da eseguire sui depositi e sulla circolazione dei
          prodotti     medesimi,     con     particolare     riguardo
          all'accertamento  della  legittimita'  della  provenienza e
          destinazione di essi.
             La vendita al pubblico dei tabacchi  lavorati  importati
          ai sensi del presente articolo deve essere effettuata con i
          sistemi  di  cui  all'articolo  16  della legge 22 dicembre
          1957, n. 1293, e successive modificazioni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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