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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine di due anni previsto dall'articolo 17 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, per il riacquisto della cittadinanza italiana
e' prorogato fino al 15 agosto 1995.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio e delle quali restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1:
- La legge n. 91/1992 reca nuove norme sulla
cittadinanza.
Si trascrive il testo del relativo art. 17:
"Art. 17. - 1. Chi ha perduto la cittadinanza in
applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista
dall'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la
riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 219 della legge
19 maggio 1975, n. 151".
Il testo dei citati articoli 8 e 12 della legge n.
555/1912 (Sulla cittadinanza italiana), abrogata dall'art.
26 della legge n. 91/1992, era il seguente:
"Art. 8. - Perde la cittadinanza:
1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza
straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria
residenza;
2) chi, avendo acquistata senza concorso di volonta'
propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare
alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito
all'estero la propria residenza.
Puo' il Governo nei casi indicati ai numeri 1 e 2,
dispensare dalla condizione del trasferimento della
residenza all'estero;
3) chi, avendo accettato impiego da un governo estero
od essendo entrato al servizio militare di potenza estera,
vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano
di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il
servizio.
La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da
questo articolo non esime dagli obblighi del servizio
militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi
speciali (*)".
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(*) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 ottobre
1988, n. 974 (Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1988, n. 43 -
1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimita'
dell'art. 8, ultimo comma, della legge di cui sopra,
nonche' dell'art. 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nella parte in
cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del
servizio militare coloro che abbiano perduto la
cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di
un altro Stato nel quale abbiano gia' prestato servizio
militare.
"Art. 12. - I figli minori non emancipati da chi
acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini
salvo che risiedono all'estero conservino, secondo la legge
dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera.
Il figlio pero' dello straniero per nascita, divenuto
cittadino, puo' entro l'anno dal raggiungimento della
maggiore eta' o dalla conseguita emancipazione, dichiarare
di eleggere la cittadinanza di origine.
I figli minori non emancipati di chi perde la
cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la
residenza col genitore esercente la patria potesta' o la
tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato
straniero. Saranno pero' loro applicabili le disposizioni
degli articoli 3 e 9.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
nel caso che la madre esercente la patria potesta' o la
tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da
quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso
in cui la madre esercente la patria potesta' muti
cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze,
rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i
figli di primo letto".
Il testo del citato art. 5 della legge n. 123/1983
(Disposizioni in materia di cittadinanza), abrogata
dall'art. 26 della legge n. 91/1992, era il seguente:
"Art. 5. - E' cittadino italiano il figlio minorenne,
anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina.
Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovra' optare
per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento
della maggiore eta'".
Il testo dell'art. 219 della legge n. 151/1975 (Riforma
del diritto di famiglia), richiamato anch'esso dall'art. 17
della legge n. 91/1992 di cui sopra, e' il seguente:
"Art. 219. - La donna che, per effetto di matrimonio con
straniero o di mutamento di cittadinanza da pare del
marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima
dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista
con dichiarazione resa all'autorita' competente a norma
dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice
civile.
E' abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n.
555, che sia incompatibile con le disposizioni della
presente legge".