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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' della legge)
1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attivita'
portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei
trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine
all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del
piano stesso, nonche' all'adozione e modifica dei piani regionali dei
trasporti.
2. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986,
n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987,
n. 26, e' abrogato.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il D.L. n. 873/1986 reca: "Misure urgenti per il
risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della
riforma degli ordinamenti portuali". L'art. 1, comma 4,
cosi' recitava: "4. Per avviare a realizzazione le
indicazioni del Piano generale dei trasporti in materia di
riorganizzazione dei porti, con decreto del Ministro della
marina mercantile di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici e dei trasporti, sentito il Comitato dei Ministri
di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245,
prorogato fino alla istituzione del CIPET ai sensi del
comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e' istituito per ciascun sistema portuale un comitato
con il compito di studiare e proporre le linee
programmatiche per l'organizzazione e lo sviluppo delle
infrastrutture dei singoli sistemi. I comitati sono
composti da un numero massimo di diciotto membri, nominati
fra esponenti degli scali marittimi di interesse nazionale
insistenti sul litorale compreso nel sistema, delle
regioni, ancorche' prive di litorali interessati al
sistema, degli enti e delle categorie e delle
organizzazioni sindacali di settore".