Legge Ordinaria n. 249 del 31/07/1997 G.U. n. 177 del 31 Luglio 1997 (suppl.ord.)
Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
 La   Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:

                               Art. 1.
            Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

  1. E' istituita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di
seguito  denominata  "Autorita'", la quale opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.
  2.  Ferme  restando  le  attribuzioni  di  cui  al  decreto-legge 1
dicembre  1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio   1994,   n.   71,   il   Ministero   delle   poste  e  delle
telecomunicazioni   assume   la  denominazione  di  "Ministero  delle
comunicazioni".
  3.  Sono organi dell'Autorita' il presidente, la commissione per le
infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e
il  consiglio.  Ciascuna  commissione e' organo collegiale costituito
dal  presidente  dell'Autorita' e da quattro commissari. Il consiglio
e' costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della
Repubblica  e  la  Camera  dei  deputati  eleggono quattro commissari
ciascuno,  i  quali vengono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica.  Ciascun  senatore  e  ciascun  deputato  esprime il voto
indicando   due   nominativi,   uno   per   la   commissione  per  le
infrastrutture  e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e
i  prodotti.  In  caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un
commissario,  la  Camera  competente procede all'elezione di un nuovo
commissario  che  resta  in  carica  fino alla scadenza ordinaria del
mandato  dei  componenti  l'Autorita'.  Al  commissario  che subentri
quando  mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non
si  applica  il  divieto  di conferma di cui all'articolo 2, comma 8,
della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorita' e'
nominato  con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente  del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle
comunicazioni.   La   designazione   del  nominativo  del  presidente
dell'Autorita'  e'  previamente sottoposta al parere delle competenti
Commissioni  parlamentari  ai  sensi  dell'articolo  2 della legge 14
novembre 1995, n. 481.
  4.  La  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e la
vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  verifica  il rispetto delle
norme  previste  dagli  articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n.
103,  dalla  legge  25  giugno  1993,  n.  206, e dall'articolo 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
  5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
  6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
    a)  la  commissione  per  le infrastrutture e le reti esercita le
seguenti funzioni:
      1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema
del  piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con
decreto  del  Ministro  delle comunicazioni, sentiti gli organismi di
cui  al  comma  3  dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare  per  quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e
il Corpo nazionale del soccorso alpino;
      2)  elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle
comunicazioni  e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni
a  carattere  nazionale  dei titolari di emittenti o reti private nel
rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani
di  assegnazione  delle  frequenze, comprese quelle da assegnare alle
strutture  di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge
24  febbraio  1992,  n.  225,  in  particolare per quanto riguarda le
organizzazioni  di  volontariato  e  il  Corpo nazionale del soccorso
alpino,  e  li  approva, con esclusione delle bande attribuite in uso
esclusivo  al  Ministero  della  difesa  che  provvede  alle relative
assegnazioni.  Per  quanto concerne le bande in compartecipazione con
il   Ministero   della   difesa,   l'Autorita'   provvede  al  previo
coordinamento con il medesimo;
      3)  definisce,  fermo restando quanto previsto dall'articolo 15
della  legge  31  dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle
comunicazioni  e  promuove  l'intervento  degli  organi del Ministero
delle    comunicazioni    per   l'eliminazione   delle   interferenze
elettromagnetiche,  anche  attraverso  la  modificazione di impianti,
sempreche' conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
      4)  sentito  il  parere del Ministero delle comunicazioni e nel
rispetto  della  normativa  comunitaria, determina gli standard per i
decodificatori in modo da favorire la fruibilita' del servizio;
      5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione
al  quale  si  devono  iscrivere  in  virtu'  della  presente legge i
soggetti  destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base
alla    vigente   normativa   da   parte   dell'Autorita'   o   delle
amministrazioni  competenti, le imprese concessionarie di pubblicita'
da  trasmettere  mediante  impianti  radiofonici  o  televisivi  o da
diffondere   su  giornali  quotidiani  o  periodici,  le  imprese  di
produzione  e  distribuzione  dei programmi radiofonici e televisivi,
nonche'  le  imprese  editrici di giornali quotidiani, di periodici o
riviste  e  le  agenzie  di stampa di carattere nazionale, nonche' le
imprese  fornitrici  di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi
compresa   l'editoria  elettronica  e  digitale;  nel  registro  sono
altresi'   censite  le  infrastrutture  di  diffusione  operanti  nel
territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta  apposito regolamento per
l'organizzazione  e  la  tenuta del registro e per la definizione dei
criteri  di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi
da  quelli  gia'  iscritti al registro alla data di entrata in vigore
della presente legge;
      6)  dalla  data  di entrata in vigore del regolamento di cui al
numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e
l'organizzazione  del  Registro nazionale della stampa e del Registro
nazionale  delle  imprese  radiotelevisive  contenute  nella  legge 5
agosto  1981,  n.  416,  e  successive modificazioni, e nella legge 6
agosto  1990,  n.  223, nonche' nei regolamenti di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  27 aprile 1982, n. 268, al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del
Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi
ai  registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del
Garante   per   la   radiodiffusione  e  l'editoria  sono  trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);
      7)   definisce  criteri  obiettivi  e  trasparenti,  anche  con
riferimento  alle  tariffe  massime,  per  l'interconnessione  e  per
l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di
non discriminazione;
      8)  regola  le  relazioni  tra  gestori  e  utilizzatori  delle
infrastrutture  di  telecomunicazioni  e  verifica  che  i gestori di
infrastrutture   di   telecomunicazioni  garantiscano  i  diritti  di
interconnessione  e  di  accesso  alle infrastrutture ai soggetti che
gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove
accordi  tecnologici  tra  gli  operatori  del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
      9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema
di    interconnessione    e    accesso    alle    infrastrutture   di
telecomunicazione   entro   novanta   giorni   dalla  notifica  della
controversia;
      10)   riceve  periodicamente  un'informativa  dai  gestori  del
servizio  pubblico  di telecomunicazioni sui casi di interruzione del
servizio  agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalita'
di  interruzione.  Gli  utenti  interessati  possono proporre ricorso
all'Autorita' avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti
da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
      11)  individua, in conformita' alla normativa comunitaria, alle
leggi,   ai   regolamenti   e   in   particolare  a  quanto  previsto
nell'articolo  5,  comma  5,  l'ambito  oggettivo  e soggettivo degli
eventuali   obblighi   di  servizio  universale  e  le  modalita'  di
determinazione  e  ripartizione  del  relativo costo, e ne propone le
eventuali modificazioni;
      12)   promuove  l'interconnessione  dei  sistemi  nazionali  di
telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
      13)  determina,  sentiti i soggetti interessati che ne facciano
richiesta,   i  criteri  di  definizione  dei  piani  di  numerazione
nazionale  delle  reti  e dei servizi di telecomunicazione, basati su
criteri  di obiettivita', trasparenza, non discriminazione, equita' e
tempestivita';
      14)  interviene  nelle  controversie  tra  l'ente  gestore  del
servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
      15)  vigila  sui  tetti  di  radiofrequenze  compatibili con la
salute  umana  e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto
di piu emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto
di  tali  indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
le   concessioni   all'installazione   di   apparati   con  emissioni
elettromagnetiche.   Il  Ministero  dell'ambiente,  d'intesa  con  il
Ministero  della  sanita'  e  con  il  Ministero delle comunicazioni,
sentiti  l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la
protezione  dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti
di   cui   al  presente  numero,  tenendo  conto  anche  delle  norme
comunitarie;
    b) la commissione per i servizi e i prodotti:
      1)  vigila  sulla conformita' alle prescrizioni della legge dei
servizi  e  dei  prodotti  che  sono  forniti  da  ciascun  operatore
destinatario  di  concessione  ovvero  di autorizzazione in base alla
vigente  normativa  promuovendo  l'integrazione  delle  tecnologie  e
dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;
      2)  emana  direttive concernenti i livelli generali di qualita'
dei  servizi  e  per  l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una
carta  del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni
comparto di attivita';
      3)  vigila  sulle  modalita' di distribuzione dei servizi e dei
prodotti,  inclusa  la  pubblicita' in qualunque forma diffusa, fatte
salve  le  competenze  attribuite  dalla legge a diverse autorita', e
puo'  emanare  regolamenti,  nel  rispetto  delle  norme  dell'Unione
europea,  per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse
e  mobili  e operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi
di telecomunicazioni;
      4)   assicura  il  rispetto  dei  periodi  minimi  che  debbono
trascorrere  per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei
diversi  servizi  a partire dalla data di edizione di ciascuna opera,
in   osservanza  della  normativa  vigente,  tenuto  conto  anche  di
eventuali diversi accordi tra produttori;
      5)  in  materia  di  pubblicita'  sotto  qualsiasi  forma  e di
televendite,  emana  i  regolamenti  attuativi  delle disposizioni di
legge  e  regola  l'interazione  organizzata  tra  il  fornitore  del
prodotto  o  servizio  o  il gestore di rete e l'utente, che comporti
acquisizione  di  informazioni  dall'utente,  nonche' l'utilizzazione
delle informazioni relative agli utenti;
      6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme
in  materia  di  tutela  dei minori anche tenendo conto dei codici di
autoregolamentazione  relativi al rapporto tra televisione e minori e
degli   indirizzi  della  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
      7)   vigila   sul   rispetto   della   tutela  delle  minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni
di massa;
      8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme
in materia di diritto di rettifica;
      9)  garantisce  l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla
propaganda,  sulla  pubblicita'  e sull'informazione politica nonche'
l'osservanza  delle  norme  in materia di equita' di trattamento e di
parita'  di  accesso  nelle  pubblicazioni  e  nella  trasmissione di
informazioni  e  di  propaganda  elettorale  ed  emana  le  norme  di
attuazione;
      10)  propone  al  Ministero delle comunicazioni lo schema della
convenzione   annessa   alla   concessione   del   servizio  pubblico
radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella
suddetta  convenzione  e  in tutte le altre che vengono stipulate tra
concessionaria  del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi  radiotelevisivi  esprime  parere  obbligatorio  entro trenta
giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria  del  servizio  pubblico;  inoltre,  vigila  in ordine
all'attuazione delle finalita' del predetto servizio pubblico;
      11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione
dei  diversi  mezzi  di comunicazione; vigila sulla correttezza delle
indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di
comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla
congruita' delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei  dati  pubblicati,  nonche'  sui  monitoraggi  delle trasmissioni
televisive  e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la
manipolazione  dei  dati  tramite  metodologie consapevolmente errate
ovvero  tramite  la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita
ai  sensi  dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove
la  rilevazione  degli  indici  di  ascolto  non  risponda  a criteri
universalistici  del  campionamento  rispetto  alla  popolazione o ai
mezzi  interessati,  l'Autorita'  puo'  provvedere  ad  effettuare le
rilevazioni necessarie;
      12)  verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi
sui  mezzi  di  comunicazione di massa siano effettuate rispettando i
criteri  contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede
ad emanare;
      13)     effettua    il    monitoraggio    delle    trasmissioni
radiotelevisive;
      14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, numero 223;
      15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di
servizi di comunicazioni;
    c) il consiglio:
      1)  segnala  al  Governo  l'opportunita'  di  interventi, anche
legislativi,   in   relazione   alle   innovazioni   tecnologiche  ed
all'evoluzione,  sul  piano  interno  ed  internazionale, del settore
delle comunicazioni;
      2)    garantisce   l'applicazione   delle   norme   legislative
sull'accesso  ai  mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche
attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;
      3)   promuove  ricerche  e  studi  in  materia  di  innovazione
tecnologica  e  di  sviluppo  nel  settore  delle comunicazioni e dei
servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle
poste  e  delle  telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto
superiore  delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione",
ai  sensi  dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1
dicembre  1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71;
      4)  adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di
cui ai commi 11 e 12;
      5)  adotta  le  disposizioni  attuative  del regolamento di cui
all'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
sui  criteri  e sulle modalita' per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni  e  per  la  determinazione  dei  relativi contributi,
nonche'  il  regolamento  sui  criteri  e sulle modalita' di rilascio
delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e
per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
      6)  propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per
il  rilascio  delle  concessioni  e  delle  autorizzazioni in materia
radiotelevisiva  sulla  base  dei  regolamenti approvati dallo stesso
consiglio;
      7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita' ed alla
proprieta'  dei  soggetti  autorizzati  o  concessionari del servizio
radiotelevisivo, secondo modalita' stabilite con regolamento;
      8)  accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel
settore  radiotelevisivo  e  comunque vietate ai sensi della presente
legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
      9)  assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per
la  radiodiffusione  e  l'editoria, escluse le funzioni in precedenza
assegnate  al  Garante  ai  sensi  del comma 1 dell'articolo 20 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, che e' abrogato;
      10)  accerta  la  mancata  osservanza,  da parte della societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi
formulati  dalla  Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e
4  della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria
stessa  l'attivazione  dei  procedimenti  disciplinari  previsti  dai
contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;
      11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
documentazione,  parere  obbligatorio  sui provvedimenti, riguardanti
operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorita'
garante  della  concorrenza  e  del  mercato  in  applicazione  degli
articoli  2,  3,  4  e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso
tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto
parere;
      12)  entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  per  la  trasmissione  al  Parlamento  una
relazione  sull'attivita'  svolta  dall'Autorita'  e sui programmi di
lavoro;  la  relazione  contiene,  fra  l'altro,  dati  e  rendiconti
relativi  ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo  sviluppo  tecnologico,  alle risorse, ai redditi e ai capitali,
alla  diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture
rilevate,   alla  pluralita'  delle  opinioni  presenti  nel  sistema
informativo,  alle  partecipazioni incrociate tra radio, televisione,
stampa  quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a
livello nazionale e comunitario;
      13)  autorizza i trasferimenti di proprieta' delle societa' che
esercitano l'attivita' radiotelevisiva previsti dalla legge;
      14)  esercita  tutte  le altre funzioni e poteri previsti nella
legge  14  novembre  1995,  n.  481,  nonche' tutte le altre funzioni
dell'Autorita'  non  espressamente attribuite alla commissione per le
infrastrutture  e  le  reti  e  alla  commissione  per  i servizi e i
prodotti.
  7.  Le  competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite
con  il  regolamento di organizzazione dell'Autorita' di cui al comma
9.
  8.  La  separazione  contabile e amministrativa, cui sono tenute le
imprese   operanti   nel   settore   destinatarie  di  concessioni  o
autorizzazioni,  deve  consentire  l'evidenziazione dei corrispettivi
per   l'accesso   e   l'interconnessione   alle   infrastrutture   di
telecomunicazione,  l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio
universale  e quella dell'attivita' di installazione e gestione delle
infrastrutture  separata  da  quella  di  fornitura del servizio e la
verifica  dell'insussistenza  di  sussidi  incrociati  e  di pratiche
discriminatorie.  La  separazione  contabile  deve essere attuata nel
termine  previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore
delle  telecomunicazioni  pubblicano entro due mesi dall'approvazione
del  bilancio  un  documento  riassuntivo  dei  dati di bilancio, con
l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.
  9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta
un  regolamento  concernente  l'organizzazione  e il funzionamento, i
bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato, nonche' il
trattamento  giuridico ed economico del personale addetto, sulla base
della  disciplina  contenuta  nella  legge  14 novembre 1995, n. 481,
prevedendo  le  modalita'  di svolgimento dei concorsi e le procedure
per  l'immissione  nel  ruolo  del  personale assunto con contratto a
tempo  determinato  ai  sensi  del  comma  18.  L'Autorita'  provvede
all'autonoma  gestione  delle  spese per il proprio funzionamento nei
limiti  del  fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed
iscritto  in  apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del  Ministero  del  tesoro.  L'Autorita'  adotta  regolamenti  sulle
modalita'  operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e
dei   componenti   della  Autorita'  attraverso  l'emanazione  di  un
documento  denominato  Codice  etico  dell'Autorita'  per le garanzie
nelle  comunicazioni.  Tutte  le  delibere ed i regolamenti di cui al
presente  comma  sono  adottati dall'Autorita' con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  10.  Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati,  cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facolta'   di   denunziare   violazioni   di   norme   di  competenza
dell'Autorita' e di intervenire nei procedimenti.
  11.  L'Autorita'  disciplina  con propri provvedimenti le modalita'
per  la  soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono
insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato
o   destinatario   di  licenze  oppure  tra  soggetti  autorizzati  o
destinatari  di  licenze  tra  loro.  Per  le  predette controversie,
individuate  con  provvedimenti  dell'Autorita',  non  puo'  proporsi
ricorso  in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  da  ultimare  entro tenta
giorni  dalla  proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i
termini  per  agire  in  sede  giurisdizionale sono sospesi fino alla
scadenza   del   termine  per  la  conclusione  del  procedimento  di
conciliazione.
  12.  I  provvedimenti dell'Autorita' definiscono le procedure rela-
tive ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea
per  la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela
dei  consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorita'
nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per
la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire
ad arbitri.
  13.   L'Autorita'  si  avvale  degli  organi  del  Ministero  delle
comunicazioni  e  degli  organi  del  Ministero  dell'interno  per la
sicurezza  e  la regolarita' dei servizi di telecomunicazioni nonche'
degli  organi  e delle istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi,
secondo  le  norme  vigenti,  il  Garante  per  la  radiodiffusione e
l'editoria.  Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio
al  fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia
e  di  controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi
dell'Autorita' i comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi  con  leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai
quali  sono  altresi' attribuite le competenze attualmente svolte dai
comitati  regionali  radiotelevisivi.  L'Autorita',  d'intesa  con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, individua gli indirizzi
generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di
incompatibilita'   degli   stessi,   ai   modi   organizzativi  e  di
finanziamento  dei  comitati.  Entro  il  termine  di  cui al secondo
periodo  e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali
per   le   comunicazioni   sono  assicurate  dai  comitati  regionali
radiotelevisivi  operanti.  L'Autorita'  d'intesa  con  la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le
materie  di  sua  competenza  che possono essere delegate ai comitati
regionali  per  le  comunicazioni.  Nell'esplicazione  delle funzioni
l'Autorita'  puo' richiedere la consulenza di soggetti o organismi di
riconosciuta  indipendenza  e  competenza.  Le  comunicazioni dirette
all'Autorita'  sono  esenti  da  bollo. L'Autorita' si coordina con i
preposti  organi  dei  Ministeri  della difesa e dell'interno per gli
aspetti di comune interesse.
  14.  Il  reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali
per  le  comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure
di  mobilita' previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12
maggio  1995,  n.  163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio  1995,  n.  273, per il personale in ruolo del Ministero delle
poste  e  delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  risulti  applicato  al  relativo ispettorato
territoriale.  Analoga  priorita'  e'  riconosciuta  al  personale in
posizione  di  comando  dall'Ente  poste  italiane  presso gli stessi
ispettorati  territoriali,  nei  limiti  della dotazione organica del
Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui
effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
  15.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il
Ministro  delle  comunicazioni  e  con  il  Ministro del tesoro, sono
determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il
servizio   di  polizia  delle  telecomunicazioni,  nei  limiti  delle
dotazioni  organiche del personale del Ministero dell'interno e degli
stanziamenti   iscritti   nello  stato  di  previsione  dello  stesso
Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle
finanze,  di  concerto  con il Ministro dell'interno, con il Ministro
delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le
strutture,  il  personale  e  i  mezzi della Guardia di finanza per i
compiti  d'istituto  nello  specifico settore della radiodiffusione e
dell'editoria.
  16. L'Autorita' collabora anche mediante scambi ed informazioni con
le  Autorita'  e  le amministrazioni competenti degli Stati esteri al
fine di agevolare le rispettive funzioni.
  17.  E'  istituito  il  ruolo  organico  del  personale  dipendente
dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta unita'. Alla definitiva
determinazione  della  pianta  organica  si  procede  con decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle
comunicazioni  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  e con il
Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorita',
in  base  alla  rilevazione  dei carichi di lavoro, anche mediante il
ricorso  alle procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente
e  compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti
per il funzionamento dell'Autorita'.
  18.  L'Autorita',  in aggiunta al personale di ruolo, puo' assumere
direttamente   dipendenti   con   contratto   a   tempo  determinato,
disciplinato  dalle norme di diritto privato, in numero non superiore
a  sessanta  unita', con le modalita' previste dall'articolo 2, comma
30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
  19.   L'Autorita'   puo'   avvalersi,  per  motivate  esigenze,  di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici  collocati  in posizione di fuori ruolo nelle forme previste
dai   rispettivi   ordinamenti,   ovvero   in  aspettativa  ai  sensi
dell'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11
luglio  1980,  n.  382,  e  successive  modificazioni,  in numero non
superiore,  complessivamente,  a  trenta unita' e per non oltre il 20
per  cento  delle  qualifiche  dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente  numero  di  posti  di  ruolo.  Al personale di cui al
presente  comma e' corrisposta l'indennita' prevista dall'articolo 41
del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
  20.  In  sede  di prima attuazione della presente legge l'Autorita'
puo'  provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura
massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica,
mediante  apposita  selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle
competenze   trasferite  nell'ambito  del  personale  dipendente  dal
Ministero  delle  comunicazioni  e  dall'Ufficio  del  Garante per la
radiodiffusione  e  l'editoria purche' in possesso delle competenze e
dei   requisiti  di  professionalita'  ed  esperienza  richiesti  per
l'espletamento delle singole funzioni.
  21.  All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2   della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,  non  derogate  dalle
disposizioni  della  presente  legge.  Le  disposizioni  del comma 9,
limitatamente  alla  deroga  alle  norme  sulla contabilita' generale
dello  Stato,  nonche'  dei  commi  16  e 19 del presente articolo si
applicano  anche  alle  altre  Autorita'  istituite  dalla  legge  14
novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.
  22.  Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di
organizzazione  previsto  dal  comma  9  del  presente articolo, sono
abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6
agosto  1990,  n. 223, nonche' il secondo comma dell'articolo 8 della
legge  5  agosto  1981,  n. 416. Con effetto dalla data di entrata in
vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono
abrogati  i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n.
223.   E'   abrogata   altresi'   ogni  norma  incompatibile  con  le
disposizioni  della  presente  legge. Dalla data del suo insediamento
l'Autorita'    subentra    nei    procedimenti    amministrativi    e
giurisdizionali  e  nella  titolarita'  dei rapporti attivi e passivi
facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
  23.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  su  proposta del Ministro delle comunicazioni, sono
emanati  uno  o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, per individuare le competenze
trasferite,  coordinare  le  funzioni dell'Autorita' con quelle delle
pubbliche    amministrazioni   interessate   dal   trasferimento   di
competenze,   riorganizzare   o   sopprimere   gli  uffici  di  dette
amministrazioni  e rivedere le relative piante organiche. A decorrere
dalla  data  di  entrata  in  vigore dei regolamenti sono abrogate le
disposizioni  legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici
soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.
  24.  Presso  il Ministero delle comunicazioni e' istituito un Forum
permanente  per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti
dello  stesso  Ministero  da  esperti di riconosciuta competenza e da
operatori  del  settore.  Il Forum per le comunicazioni ha compiti di
studio  e di proposta nel settore della multimedialita' e delle nuove
tecnologie  della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta
oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.
  25.  Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il Ministero delle
comunicazioni  svolge  le  funzioni  attribuite  all'Autorita'  dalla
presente   legge,   salvo   quelle   attribuite  al  Garante  per  la
radiodiffusione  e  l'editoria,  anche  ai  fini  di  quanto previsto
dall'articolo  1-bis  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
  26.  I  ricorsi  avverso  i  provvedimenti dell'Autorita' rientrano
nella   giurisdizione   esclusiva   del  giudice  amministrativo.  La
competenza   di  primo  grado  e'  attribuita  in  via  esclusiva  ed
inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
  27.  Il  tribunale  amministrativo  regionale del Lazio, chiamato a
pronunciarsi   sulla   domanda   di   sospensione   di  provvedimenti
dell'Autorita',  puo' definire immediatamente il giudizio nel merito,
con  motivazione  in  forma  abbreviata.  La medesime disposizioni si
applicano  davanti  al  Consiglio  di  Stato  in  caso  di domanda di
sospensione  della  sentenza  appellata.  Tutti i termini processuali
sono  ridotti  della  meta'  ed  il  dispositivo  della  sentenza  e'
pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in
cancelleria.  Nel  caso  di  concessione del provvedimento cautelare,
l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata
entro  sessanta  giorni.  Con  la  sentenza che definisce il giudizio
amministrativo  il  giudice  pronuncia specificamente sulle spese del
processo  cautelare.  Le parti interessate hanno facolta' di proporre
appello  contro  la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo
regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con
riserva  dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni
dalla   notificazione  della  sentenza.  Anche  in  caso  di  appello
immediato  si  applica  l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034.
  28.  E'  istituito  presso l'Autorita' un Consiglio nazionale degli
utenti,    composto   da   esperti   designati   dalle   associazioni
rappresentative  delle  varie  categorie  degli utenti dei servizi di
telecomunicazioni   e  radiotelevisivi  fra  persone  particolarmente
qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico,
educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei
diritti  e  della dignita' della persona o delle particolari esigenze
di  tutela  dei  minori.  Il Consiglio nazionale degli utenti esprime
pareri e formula proposte all'Autorita', al Parlamento e al Governo e
a  tutti  gli  organismi  pubblici e privati, che hanno competenza in
materia  audiovisiva  o svolgono attivita' in questi settori su tutte
le  questioni  concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze   dei   cittadini,   quali   soggetti  attivi  del  processo
comunicativo,  promuovendo  altresi'  iniziative  di  confronto  e di
dibattito  su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorita' detta i
criteri  per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del
Consiglio   nazionale  degli  utenti  e  fissa  il  numero  dei  suoi
componenti,  il  quale non deve essere superiore a undici. I pareri e
le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo
1,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al
Garante per la protezione dei dati personali.
  29.  I  soggetti  che  nelle comunicazioni richieste dall'Autorita'
espongono  dati  contabili  o  fatti  concernenti  l'esercizio  della
propria  attivita'  non  rispondenti al vero, sono puniti con le pene
previste dall'articolo 2621 del codice civile.
  30.  I  soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita'
prescritti,  alla  comunicazione  dei  documenti,  dei  dati  e delle
notizie   richiesti   dall'Autorita'  sono  puniti  con  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni
irrogata dalla stessa Autorita'.
  31.  I  soggetti  che  non  ottemperano  agli ordini e alle diffide
dell'Autorita',  impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti
con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire venti milioni a
lire  cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati  in  ordine  alla  violazione  delle  norme  sulle posizioni
dominanti,  si  applica  a  ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa  pecuniaria  non  inferiore  al  2  per  cento  e  non
superiore  al  5  per  cento  del  fatturato  realizzato dallo stesso
soggetto    nell'ultimo    esercizio    chiuso   anteriormente   alla
notificazione   della   contestazione.   Le  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.
  32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione e' di
particolare  gravita' o reiterata, puo' essere disposta nei confronti
del  titolare  di  licenza  o  autorizzazione  o concessione anche la
sospensione dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca.
 
          AVVERTENZA:
           Per ragioni di urgenza si omette  la  pubblicazione  delle
          note  alla  presente  legge, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
          del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
           In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  -  serie
          generale   -   del  25  agosto  1997,  si  procedera'  alla
          ripubblicazione del testo della presente  legge,  corredato
          delle  pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, comma
          3, del testo unico approvato con D.P.R.  28 dicembre  1985,
          n.  1092,  nonche'  di note sintetiche a margine di ciascun
          comma o gruppi di commi, stampate in  modo  caratteristico,
          che  individuino in modo sommario il contenuto degli stesi,
          ai sensi  dello  stesso  art.  10,  comma  3-bis,  aggiunto
          dall'art. 17, comma 29, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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